F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (421) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GIANNECCHINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Lucchese 1905 SSD ARL già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD) E DELLA SOCIETA’ FC LUCCHESE 1905 SSD ARL già AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl SSD (nota n. 7716/744pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (421) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GIANNECCHINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Lucchese 1905 SSD ARL già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD) E DELLA SOCIETA’ FC LUCCHESE 1905 SSD ARL già AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl SSD (nota n. 7716/744pf13-14/AM/gb del 24.6.2014). 1. Il deferimento Con provvedimento del 24 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva: 1) Il Signor Nicola Giannecchini, Presidente e legale rappresentante della Società FC Lucchese 1905 SSD, già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto 8 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato Nazionale di Serie D per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della dichiarazione disponibilità campi (Serie D e Juniores) conforme al testo del Comunicato Ufficiale (punto 8 del C.U. n. 168 del 21.5.2013). 2) La Società FC Lucchese 1905 SSD, già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Pignataro giorni 30 di inibizione; nei confronti della Società ASD Sarnese 1926 l’ammenda di euro 1.000,00. 4. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 24/12/2013, la Procura Federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) alla Società FC Lucchese 1905 SSD, già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD recante il numero di matricola FIGC 934432. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D., infatti, nell’esaminare le domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D e gli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l’inosservanza da parte della Società FC Lucchese 1905 SSD, già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito della dichiarazione disponibilità campi (Serie D e Juniores) conforme al testo del Comunicato Ufficiale (punto 8 del C.U. n. 168 del 21.5.2013). Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Nicola Giannecchini, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società FC Lucchese 1905 SSD, già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Nicola Giannecchini, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Nicola Giannecchini la sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società FC Lucchese 1905 SSD, già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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