F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/TFN del 18 Settembre 2014 (357) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PUCCIARELLI, SAVERIO DE BENEDICTIS, GAETANO BATTILORO, DUILIO PETRARCA (Presidenti p.t. della Società ASD Isernia Football Club Srl), Società ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB Srl – (nota n. 7038/624 pf13-14 SS/mg del 27.5.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/TFN del 18 Settembre 2014 (357) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO PUCCIARELLI, SAVERIO DE BENEDICTIS, GAETANO BATTILORO, DUILIO PETRARCA (Presidenti p.t. della Società ASD Isernia Football Club Srl), Società ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB Srl - (nota n. 7038/624 pf13-14 SS/mg del 27.5.2014). Con nota del 27 maggio 2014 il Vice Procuratore federale deferiva: 1) Sig. Claudio Pucciarelli (Presidente pro-tempore della ASD Isernia Football Club Srl); 2) Sig. Saverio De Benedictis (Presidente pro-tempore della ASD Isernia Football Club Srl); per rispondere: entrambi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in riferimento agli artt. 36 e 38, delle NOIF e in relazione a quanto previsto dagli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito, nel periodo in cui hanno rispettivamente assunto l’incarico, lo svolgimento dell’attività di allenatore della prima squadra, in assenza di tesseramento, al Sig. Giovanni Renna dal 16 agosto 2013 e fino al 16 ottobre 2013 nonché, solo il secondo, anche al Sig. Santo Mazzullo, incaricato di fatto dal 26 settembre 2013; 3) Sig. Gaetano Battiloro, Presidente pro-tempore della ASD Isernia Football Club Srl 4) Sig. Duilio Petrarca, Presidente pro-tempore della ASD Isernia Football Club Srl per rispondere entrambi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in riferimento agli artt. 36 e 38, delle NOIF e in relazione a quanto previsto dagli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, nel periodo in cui hanno rispettivamente assunto l’incarico, al Sig. Santo Mazzullo di svolgere attività di allenatore della prima squadra in assenza di tesseramento, come meglio descritto alle lettere a) e b) della parte motiva; nonché alla Società: 5) ASD Isernia Football Club, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per la condotta ascrivibile ai propri Presidenti e ai propri Tecnici, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS. Il deferimento Il Vice Procuratore federale, all'esito delle indagini, ha accertato: a) che il Sig. Santo Mazzullo ha svolto, di fatto, il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra in assenza di tesseramento, dal 26 settembre 2013 all’8 gennaio 2014 (salvo che per un breve intervallo), a nulla rilevando ai fini della contestazione disciplinare a suo carico, il fatto che la Società abbia o meno adottato comportamenti ingannevoli e, con ciò, omesso di informarlo in ordine alla circostanza, rivelatasi ostativa al tesseramento. b) che il Sig. Giovanni Renna ha assunto la conduzione tecnica della squadra in assenza di tesseramento dal 16 agosto 2013 (circostanza confermata in sede di audizione e risultante dall’accordo economico siglato con la Società); con ottemperanza alle formalità del tesseramento che venne rilasciato soltanto il successivo 16 ottobre 2013. La condotta tenuta da entrambi gli allenatori integra gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 36 e 38 della NOIF nonché dagli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere i predetti assunto, nel corso della medesima stagione sportiva 2013/2014, in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della ASD Isernia Football Club. I fatti sopra descritti configurano anche la responsabilità dei Presidenti e legali rappresentanti pro-tempore della ASD Isernia Football Club per avere permesso ogni violazione, ciascuno rispettivamente per il periodo in cui hanno assunto la carica, il tutto in evidente contrasto con quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del CGS, in riferimento agli artt. 36 e 38, delle NOIF e in relazione a quanto previsto dagli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico. Per le violazioni poste in essere dai Sig.ri Santo Mazzullo e Giovanni Renna, entrambi iscritti nei ruoli del Settore Tecnico, si provvede con autonomo atto di deferimento innanzi alla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., ai sensi degli artt. 35, comma 3, e 36, commi 2 e 3, 38, comma 6, del Regolamento del Settore Tecnico. Le memorie Nessuno dei deferiti depositava memorie o documenti a propria discolpa. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per Claudio Pucciarelli, Saverio De Benedictis, Gaetano Battiloro, Duilio Petrarca, Presidenti p.t. della ASD Isernia FC Srl, inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno; per la ASD Isernia FC Srl, l’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00). La decisione Il deferimento è fondato, rilevando il Tribunale che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione in ordine agli addebiti svolti dalla Procura federale. Per giungere alla affermazione della colpevolezza occorre anzitutto svolgere un breve excursus storico evincibile dall'archivio informatico del Settore Tecnico della FIGC secondo cui il Sig. Santo Mazzullo risulta aver contratto il suo ultimo tesseramento con l'AC Sansovino Srl per la stagione 2012/2013; mentre il Sig. Giovanni Renna con l'ASD Isernia soltanto a far data dal 16/10/13 per la stagione 2013/2014. Il supporto cartaceo federale non corrisponde affatto con la reale situazione lavorativa accertata dalla Procura federale, dal momento che è stato acclarato come entrambi gli allenatori abbiano prestato le proprie mansioni con l'ASD Isernia in assenza di tesseramento: quanto al Sig. Santo Mazzullo dal 26 settembre 2013 al 08 gennaio 2014 (tranne una breve pausa); quanto al Sig. Giovanni Renna dal 16 agosto 2013, ottemperando la Società al suo rituale tesseramento soltanto in data 16/10/13. Appare dunque indiscutibilmente provato che l'ASD Isernia conferì successivi incarichi professionali a entrambi i Tecnici in epoca diversa, senza procedere al rituale e tempestivo tesseramento federale: per il Sig. Mazzullo per nulla; per il Sig. Renna in ritardo. La mancata replica al deferimento a cura degli interessati e della Società, in questa sede, non depone infine a favore di un diverso giudizio assolutorio. Si ravvisano quindi gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 36 e 38 della NOIF nonché dagli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, a carico dei Dirigenti della Società (per i periodi di pertinenza ascrivibili a ciascuno, durante il periodo di Presidenza) per non aver ottemperato correttamente, nel corso della medesima stagione sportiva 2013/2014, ai doveri di tesseramento di entrambi gli allenatori. La Società ASD Isernia dovrà rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per la condotta ascrivibile ai propri tesserati, ai sensi degli art. 4, commi 1 e 2 del CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: per Claudio Pucciarelli, Saverio De Benedictis, Gaetano Battiloro, Duilio Petrarca, Presidenti p.t. della ASD Isernia FC Srl, inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno; per la ASD Isernia FC Srl, l’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).
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