F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (448) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DAPOTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Rionero) E DELLA SOCIETÁ ASD RIONERO (nota n. 7829/876pf13-14/AM/ep del 27.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (448) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DAPOTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Rionero) E DELLA SOCIETÁ ASD RIONERO (nota n. 7829/876pf13-14/AM/ep del 27.6.2014). Il deferimento Con provvedimento del 27 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare: 1) Il Signor Francesco Dapoto, Presidente e legale rappresentante della Società ASD. Rionero, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al punto A n. 8 del Comunicato Ufficiale n. 790 del 10.6.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per l’inosservanza del termine stabilito (15 luglio 2013, ore 18.00) per il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco conforme alle prescrizioni di cui al punto A n. 8 del C.U.; 2) la Società ASD. Rionero, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Francesco Dapoto l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD. Rionero l’ammenda di euro 300,00. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 18 febbraio 2014, la Procura federale riceveva una segnalazione da parte della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche con la quale la Co.Vi.So.D medesima rappresentava che la Società ASD. Rionero non depositava entro il termine del 15 luglio 2013 ore 18.00 la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco conforme alle prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 790 del 10.6.2013 – Campionato Nazionale Femminile Serie A – punto A8. .Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del suddetto termine del 15 luglio 2013 ore 18.00, con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti (…), A8), (…) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 300,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Francesco Dapoto, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD. Rionero, ai sensi del’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Francesco Dapoto, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Francesco Dapoto l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Rionero l’ammenda di euro 300,00 (trecento/00).
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