F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (457) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA BORRUTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Melito) E DELLA SOCIETÁ ASD FUTSAL MELITO (nota n. 7911/1000pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014
(457) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA BORRUTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Melito) E DELLA SOCIETÁ ASD FUTSAL MELITO (nota n. 7911/1000pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 30 giugno 2014, la Procura federale ha deferito Il Signore Gianluca Borruto, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Futsal Melito, per la violazione -indicata specificamente in parte motiva- dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 3) del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 per ogni
inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro iI termine dell’11 luglio 2013, ore 18,00, del versamento sufficiente per l’iscrizione (punto A 3) del citato C.U. 789/2013); rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signore Gianluca Borruto, della sanzione del'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
ritenute congrue Ie richieste della Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. infligge, al Sig. Gianluca Borruto, I'inibizione di giorni 30 (trenta) e, alla Società ASD Futsal Melito, I'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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