F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (402) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD VIRTUS CORNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÁ, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. – CU n. 138 del 12.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (402) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD VIRTUS CORNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÁ, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - CU n. 138 del 12.6.2014). Il Tribunale federale Nazionale – Sez. disciplinare, letto il reclamo inoltrato dalla ASD Virtus Corno avverso la decisione della Commissione territoriale c/o LND Friuli-Venezia Giulia, pubblicato sul C.U. n° 138 12.06.2014, con la quale la Società veniva condannata, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 co. 1 CGS, all’ammenda di € 1.500,00, osserva: la reclamante lamenta la eccessività della sanzione inflitta dalla Commissione territoriale, per un fatto ascrivibile all’allora Presidente Clocchiatti, la cui responsabilità avrebbe dovuto essere diversamente valutata essendo rimasto provato che la “liberatoria” era stata sottoscritta da un soggetto diverso da quello indicato nell’atto, ancorché questi fosse munito dei poteri di firma. In breve, la CT Friuli-Venezia Giulia, a seguito di deferimento da parte della Procura federale, ha ritenuto provata la responsabilità dell’allora Presidente dell’ASD Virtus Corno, Sig. Giorgio Clocchiatti, per aver richiesto alla soc. Ascoli Calcio il premio preparazione relativo ad un proprio calciatore, interessando in tal senso la Commissione premi di preparazione. La soc. Ascoli Calcio respingeva la richiesta opponendo una dichiarazione liberatoria, rilasciata dalla ASD Virtus Corno su propria carta intestata ed apparentemente sottoscritta dall’allora Presidente Clocchiatti, regolarmente depositata presso la Delegazione Provinciale della F.I.G.C. Il Presidente Clocchiatti disconosceva tale atto assumendo di non averlo mai sottoscritto. La conseguente trasmissione degli atti alla Procura federale dava origine ad una indagine a seguito della quale veniva accertato che la “liberatoria” era stata sottoscritta dal Vice presidente Libri, che aveva condotto la trattativa con l’Ascoli Calcio per il trasferimento del calciatore Buiatti e per mero errore l’atto stesso era stato intestato all’allora Presidente Giorgio Clocchiatti, ma non dallo stesso firmato. L’organo inquirente aveva altresì rilevato che l’atto era valido essendo il Libri munito del potere di firma. La P.F. deferiva, quindi, innanzi alla C.T. Friuli-Venezia Giulia, il Clocchiatti “per aver affermato alla Commissione premi di preparazione una circostanza non veridica e cioè che la consorella soc. Ascoli Calcio aveva fatto uso di una dichiarazione non veridica, al fine di sottrarsi al pagamento dovuto per il trasferimento del giovane calciatore Buiatti, pur nella consapevolezza che la firma apposta in calce alla liberatoria era riconducibile al Sig. Antonio Libri” (all’epoca Vice-presidente con poteri di firma), e l’odierna ricorrente per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 co. 1 CGS. Come già si è detto la C.T. Friuli-Venezia Giulia, ritenuto fondato il deferimento, infliggeva al Sig. Clocchiatti la inibizione per mesi sei e alla ASD Virtus Corno l’ammenda di € 1.500,00. Il Tribunale, valutata nel suo complesso la vicenda, pur in presenza del giudicato formatosi sulla inibizione comminata al Presidente Clocchiati, ritiene comunque equo accogliere la richiesta della ricorrente di riduzione della sanzione che le è stata inflitta, riconducibile entro limiti di minore entità, trattandosi di una Società dilettantistica con intuibili, ridotte capacità economiche. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta alla Società ASD Virtus Corno all’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Dispone la restituzione della tassa versata.
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