F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (432) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD ARL Riccione Calcio 1929) E DELLA SOCIETÁ SSD ARL RICCIONE CALCIO 1929 (nota n. 7808/735pf13- 14/AM/gb del 26.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/TFN del 19 Settembre 2014 (432) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD ARL Riccione Calcio 1929) E DELLA SOCIETÁ SSD ARL RICCIONE CALCIO 1929 (nota n. 7808/735pf13- 14/AM/gb del 26.6.2014). La disciplina di riferimento. Il Comunicato Ufficiale n. 168 / 21 maggio 2013 della FIGC Dipartimento Interregionale aveva pubblicato l’elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale Serie D, Stagione sportiva 2013 / 2014. Tale elenco prevedeva che le Società entro un primo termine dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Dipartimento, a pena di decadenza, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza, unita ad una serie di documenti, analiticamente riportati in detto elenco. Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino ad altro successivo termine, di guisa che il primo termine era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al campionato ed ordinatorio per la presentazione della documentazione, nel senso che esso poteva essere prorogato sino e non oltre il secondo termine, che diveniva a sua volta perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione. La norma prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine fosse comunque inflitta un’ammenda di importo minimo edittale per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare. Si è sopra evidenziato che tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l’invio a mezzo di plico raccomandato. Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione, doveva notiziare le Società e per conoscenza la Divisione Calcio a Cinque sull’esito della sua istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della Società di ricorrere avverso l’eventuale decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura federale per il conseguente deferimento della Società inadempiente e del suo legale rappresentante. Il deferimento.Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 24 dicembre 2013 portava a conoscenza della Procura federale che la Società SSDrl Riccione Calcio 1929 (Campionato Interregionale Serie D - Stagione Sportiva 2013/2014) non aveva depositato nei termini la fidejussione bancaria di cui al Punto n. 4 del C.U. 168 del 21 maggio 2013, sicchè la Procura federale, con atto datato 26 giugno 2014, deferiva il Sig. Giovanni Spinelli, Presidente e legale rappresentante della Società SSDrl Riccione Calcio 1929 e la stessa Società SSDrl Riccione Calcio 1929 per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto n. 4 del CU n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale per non aver provveduto nei termini al deposito della documentazione sopra richiamata (“fidejussione bancaria”); la seconda per la responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante. Il dibattimento.Alla riunione odierna, nonostante rituale convocazione, i deferiti non sono comparsi, nè hanno fatto pervenire scritti difensivi. È comparsa la Procura federale, che, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fosse irrogata al Sig. Giovanni Spinelli la inibizione di gg. 30 ed alla Società SSDrl Riccione Calcio 1929 l’ammenda di € 1.000,00. La decisione.Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. È pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l’inosservanza del primo termine anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l’ammenda tabellare di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. In merito poi alla chiesta inibizione a carico del deferito, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della Società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura federale. L’art. 10 comma terzo bis CGS testo previgente, al quale il Deferimento si è riportato, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle Società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento. Sussiste dunque in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1 comma 1 CGS testo previgente, la cui violazione determina le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all’art. 19 CGS testo previgente, tra le quali rientra la inibizione temporanea. Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso le istanze punitive richieste dalla Procura federale, che rappresentano il minimo della pena. P.Q.M.infligge al Sig. Giovanni Spinelli, all’epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società SSDrl Riccione Calcio 1929 l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società SSDrl Riccione Calcio 1929 l’ammenda di € 1.000,00 (mille//00).
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