F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (374) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO VACCA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Cagliari Calcio a 5 ora ASD Cagliari Futsal) E DELLA SOCIETA’ ASD CAGLIARI CALCIO A 5 ora ASD CAGLIARI FUTSAL (nota n. 7321/724pf13-14/AM/LG/pp del 12.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (374) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO VACCA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Cagliari Calcio a 5 ora ASD Cagliari Futsal) E DELLA SOCIETA’ ASD CAGLIARI CALCIO A 5 ora ASD CAGLIARI FUTSAL (nota n. 7321/724pf13-14/AM/LG/pp del 12.6.2014). La Procura Federale, con atto 12 giugno 2014, premettendo che la ASD Cagliari Calcio a 5, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque Serie A2 Maschile Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva depositato entro il termine dell’11 luglio 2013 le stampe telematiche previste al Punto B/7 della Disciplina degli adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 789 del 10 giugno 2013 e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18 febbraio 2014 della Co.Vi.So.D., deferiva all’ora vigente Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Marco Vacca, all’epoca del fatto Presidente della ASD Cagliari Calcio a 5, nonché la stessa ASD Cagliari Calcio a 5, contestando al primo la violazione dell’art. 10 comma 3bis del previgente C.G.S. ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale. La Società deferita con memoria del 17 giugno 2014 deduceva di aver tentato di depositare per via telematica i documenti richiesti sin dal 9 luglio 2013, quindi prima della scadenza del termine dell’11 luglio successivo, ma di non esservi riuscita per difficoltà connesse al sistema telematico della Divisione Calcio a Cinque; deduceva altresì che siffatte difficoltà si erano riscontrate anche in data 10 luglio 2013, di guisa che non aveva potuto procedere all’invio telematico per cause imputabili alla Divisione e non a se stessa; precisava che erano a conoscenza dell’accaduto il segretario ed il consigliere della locale Divisione a nome Sigg.ri Fabrizio Di Felice e Fabrizio Righetti; chiedeva pertanto il proscioglimento. Fissata la riunione innanzi l’Organo giudicante, compariva la sola Procura Federale, che istava per l’accoglimento del Deferimento e per le sanzioni della inibizione di gg. 30 a carico del Sig. Marco Vacca e dell’ammenda di € 1.000,00 a carico della Società.L’adita Commissione, con delibera pubblicata sul C.U. n. 91/CDN del 25 giugno 2014, disponeva che i deferiti provvedessero con oneri a proprio carico ad acquisire e depositare le dichiarazioni dei sigg.ri Fabrizio Righetti e Fabrizio Di Felice entro la riunione successiva, fissata per la data odierna. La Società deferita, con nota a firma del Sig. Marco Vacca, pervenuta a mezzo fax il 19 settembre 2014, trasmetteva la dichiarazione 18 settembre 2014 a firma del Segretario della Divisione Calcio a 5 Sig. Fabrizio Di Felice, richiesta dalla stessa deferita in pari data, che era del seguente letterale tenore: “all’atto delle iscrizioni per il Campionato di Calcio a Cinque Serie A2, Stagione Sportiva 2013/2014, e specificamente per quanto attiene la procedura on-line, la Società Cagliari Futsal non ha potuto ottemperare al completamento della procedura on-line per una problematica tecnica riferita all’area di accesso telematico della stessa Società Cagliari Futsal. L’interruzione del servizio web di cui sopra perdurò oltre il termine stabilito per le iscrizioni on-line dell’11 luglio 2013. Si conferma altresì che il Sig. Vacca, presidente della Società Cagliari Futsal, mi informò tempestivamente, ma il problema non potè essere risolto nei termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 relativo alle procedure delle iscrizioni. L’iscrizione del Cagliari fu inserita forzando il sistema dalla Segreteria della Divisione Calcio a 5. Si informa inoltre che del problema si interessò anche il Consigliere della Divisione Calcio a Cinque, Fabrizio Righetto, che seguì costantemente tale situazione”. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha contestato la rilevanza della suddetta dichiarazione, sul presupposto che dalla stessa emergeva che il vizio che aveva impedito l’adempimento era da riferire ad un difetto del sistema operativo della Società deferita e non a quello della Divisione, di guisa che, essendo tale difetto imputabile alla stessa deferita, ha chiesto l’accoglimento del Deferimento, in uno alla sanzioni di inibizione di gg. 30 a carico del Sig. Marco Vacca e di ammenda di € 800,00 a carico della Società ASD Cagliari Calcio a 5. Sono comparsi i deferiti, i quali, nel riportarsi alle proprie memorie difensive, hanno precisato che il rilevato mancato adempimento nei termini della trasmissione della prescritta documentazione era stato causato dalla impossibilità di effettuare il collegamento on-line con la Divisione Calcio a Cinque, in quanto il codice di detto collegamento, fornito dalla stessa Divisione, differiva da quello registrato nel data-base informatico della Divisione. I deferiti, inoltre, hanno richiamato a conforto delle loro tesi la dichiarazione del 18 settembre 2014, che è in atti e che si è sopra descritta. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Le ragioni dei deferiti appaiono fondate oltre ogni ragionevole dubbio; esse sono confortate dalla richiamata dichiarazione, nel cui primo cpv. si legge che la iscrizione della Società fu inserita forzando il sistema della Segreteria della Divisione Calcio a 5; il che documenta come la criticità registrata fu sanata dalla Divisione proprio perché il difetto insisteva nel suo data-base, con la conseguenza che la Società deferita aveva utilizzato correttamente la procedura avvalendosi del codice di collegamento che aveva ricevuto. Alcuna contestazione, quindi, può essere legittimamente mossa nei confronti della deferita. P.Q.M. Respinge il Deferimento e per l’effetto proscioglie il Sig. Marco Vacca, nella qualità di Presidente della ASD Cagliari Calcio a 5, nonché la stessa Società ASD Cagliari Calcio a 5 ora ASD Cagliari Futsal.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it