F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (416) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PULLERA’ (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Pistoia) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL PISTOIA (nota n. 7703/749pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (416) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PULLERA’ (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Pistoia) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL PISTOIA (nota n. 7703/749pf13-14/AM/gb del 24.6.2014). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 23 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito Il Sig. Pullerà Luca, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Futsal Pistoia, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione Al punto C 6) sub B del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso iI deposito, entro iI termine dell’11 luglio 2013, ore 18,00, dell’organigramma della Società sottoscritto dal Legale Rappresentante (punto C 6) sub B del citato C.U. 789/2013); rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Luca Pullerà, della sanzione del'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 500,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue Ie richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. infligge al Sig. Luca Pullerà I'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Futsal Pistoia I'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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