F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO MAFFEI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nuova Focus Donia già ASD Nuova Focvus Foggia) E DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA FOCUS DONIA già ASD NUOVA FOCUS FOGGIA (nota n. 7709/747pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014
(418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO MAFFEI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nuova Focus Donia già ASD Nuova Focvus Foggia) E DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA FOCUS DONIA già ASD NUOVA FOCUS FOGGIA (nota n. 7709/747pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).
La Procura Federale, con atto 24 giugno 2014, premettendo che la ASD Nuova Focus Donia (in precedenza denominata ASD Nuova Focus Foggia), partecipante al Campionato di Calcio a Cinque Serie A Femminile Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva depositato entro il termine del 15 luglio 2013 la copia firmata dal presidente del verbale dell’assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali per la Stagione sportiva in corso di cui al Punto A/10 della Disciplina degli adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 790 del 10 giugno 2013 e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18 febbraio 2014
della Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il Sig. Vincenzo Maffei, quale Presidente della ASD Nuova Focus Donia, nonché la stessa ASD Nuova Focus Donia, contestando al primo la violazione dell’art. 10 comma 3bis del previgente C.G.S. ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale. I deferiti in data 31 luglio 2014 hanno trasmesso a questo Ufficio una nota difensiva, eccependo l’insussistenza della violazione loro ascritta in quanto il 15 luglio 2013 avevano depositato presso la Segreteria Divisione Calcio a Cinque, contestualmente alla domanda di iscrizione al Campionato di competenza, tutta la documentazione prescritta, come risultava dal verbale di deposito datato e protocollato da detta Segreteria, allegato in copia alla nota. Hanno pertanto chiesto il rigetto del Deferimento, non senza aver eccepito che nel verbale di deposito l’adempimento afferente il verbale d’assemblea o di conferma delle cariche sociali era contrassegnato come Punto A/8, mentre il Punto A/10 portato dal Deferimento si riferiva alla dichiarazione di responsabilità relativa all’impianto di gioco.
Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha eccepito l’infondatezza dell’avversa difesa ed ha chiesto l’accoglimento del Deferimento in uno alla seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Vincenzo Maffei ed € 300,00 (trecento//00) di ammenda per la Società. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Il Punto A/10 della richiamata Disciplina impone alla Società il deposito presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, anche a mezzo fax entro il termine ivi fissato, di copia firmata per conformità dal presidente della Società del verbale d’assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014, ovvero, per le sole Società che hanno partecipato al Campionato Serie A Femminile 2012- 2013 e che non hanno modificato le cariche sociali, la dichiarazione di conferma delle stesse anche per la stagione in corso, come l’altra a firma per conformità del presidente. Poiché da parte della Co.Vi.So.D. si è contestato alla Società qui deferita l’esistenza di
siffatto inadempimento, l’aver indicato nel Deferimento come adempimento violato il Punto A/10 degli Adempimenti appare corretto, a nulla rilevando che siffatto adempimento sia stato contrassegnato come A/8 nel verbale depositato dai deferiti. Nel merito il Deferimento è infondato. La Società deferita attraverso la esibizione di copia del verbale di deposito di cui sopra ha dato prova di aver rispettato la Disciplina degli Adempimenti di cui trattasi, trasmettendo nei termini, unitamente all’intero incarto, anche il verbale d’assemblea o di conferma delle cariche sociali, di guisa che deve procedersi al proscioglimento di entrambi i deferiti, nei confronti dei quali l’incolpazione è del tutto inesistente. P.Q.M. Rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il Sig. Vincenzo Maffei, quale Presidente della ASD Nuova Focus Donia e la stessa Società ASD Nuova Focus Donia già ASD Nuova Focus Foggia.
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