F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO SCIACQUA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Bisceglie 1990) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 (nota n. 7439/721pf13- 14/AM/pp del 13.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO SCIACQUA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Bisceglie 1990) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 (nota n. 7439/721pf13- 14/AM/pp del 13.6.2014). La Procura Federale, con atto 13 giugno 2014, premettendo che la ASD Futsal Biscieglie 1990, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque Serie B Maschile Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva depositato entro il termine dell’11 luglio 2013 la comunicazione prevista al Punto C/2 della Disciplina degli adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 789 del 10 giugno 2013 e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18 febbraio 2014 della Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il Sig. Luciano Sciacqua, all’epoca del fatto Presidente della ASD Futsal Bisceglie 1990, nonché la stessa ASD Futsal Bisceglie 1990, contestando al primo la violazione dell’art. 10 comma 3bis del previgente C.G.S. ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale. I deferiti con memoria 4 luglio 2014 hanno contestato la sussistenza dell’inadempimento, deducendo che l’autorizzazione di che trattasi era stata trasmessa alla Divisione Calcio a Cinque, unitamente all’intero incarto richiesto dalla Disciplina degli adempimenti, a mezzo fax del 10 luglio 2013 e che siffatta documentazione ad ogni buon fine era stata inviata alla stessa Divisione con successiva lettera raccomandata. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha contestato la rilevanza delle tesi difensive dei deferiti ed ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Luciano Sciacqua ed € 500,00 (cinquecento//00) di ammenda per la Società. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Il Punto C/2 della richiamata Disciplina impone alla Società il deposito anche via fax, entro il termine ivi fissato, della comunicazione afferente la commercializzazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, compresi i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica o televisiva o comunque con qualunque mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto ovvero in parte delle gare ufficiali dell’intera stagione sportiva, per qualsiasi finalità, nonché nella commercializzazione dei diritti di sponsorizzazione e di concessione di marchi e con facoltà di cessione dei predetti diritti a terzi, da redigersi sul modello predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque, contraddistinto come All. 13 e da sottoscriversi dal legale rappresentante della Società. Nel caso in esame, risulta sostanzialmente provato l’adempimento della Società ASD Futsal Bisceglie 1990, che ha effettuato nei termini e modi voluti dalla Disciplina il deposito a mezzo fax del predetto modello recante la comunicazione prescritta, di guisa che il Deferimento deve essere respinto. P.Q.M. respinge il deferimento e, per l’effetto, proscioglie dall’addebito il Sig. Luciano Sciacqua, all’epoca del fatto Presidente della ASD Futsal Bisceglie 1990 e la Società ASD Futsal Bisceglie 1990.
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