F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO GERMANETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bra Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD BRA Srl (nota n. 7441/723pf13-14/LG/AM/pp del 13.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO GERMANETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bra Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD BRA Srl (nota n. 7441/723pf13-14/LG/AM/pp del 13.6.2014). Il deferimento Con provvedimento del 13 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva: 1) Il Signor Giacomo Germanetti, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bra Srl, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto C 6 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, per l’inosservanza del termine stabilito (11 luglio 2013, ore 18.00) per la mancata sottoscrizione di uno dei documenti telematici (organigramma) di cui al punto C 6 del citato C.U. 2) La Società ASD Bra Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giacomo Germanetti l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Bra Srl l’ammenda di euro 500,00. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 18 febbraio 2014, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla ASD Bra Srl. Nella riunione del mese di febbraio 2014, infatti, con riferimento ai Comunicati Ufficiali n. 789 e 790 pubblicati in Roma il del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque – Serie B maschile – Stagione Sportiva 2013/2014, la Co.Vi.So.D ha riscontrato per la Società ASD Bra Srl l’inosservanza del termine stabilito dell’11 luglio 2013 ore 18.00, per la mancata sottoscrizione di uno dei documenti telematici (organigramma) di cui al punto C 6 del citato C.U. Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del giorno 11 luglio 2013 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), 11), 12) e 13) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 500,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Giacomo Germanetti, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Bra Srl, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Giacomo Germanetti, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giacomo Germanetti l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Bra Srl l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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