F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (390) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO LONGOBARDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Traiconet Monte di Procida ora ASD Partenope C/5 Golden Eagle) E DELLA SOCIETA’ ASD TRAICONET MONTE DI PROCIDA ora ASD PARTENOPE C/5 GOLDEN EAGLE (nota n. 7554/823pf13-14/AM/ep del 17.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (390) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO LONGOBARDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Traiconet Monte di Procida ora ASD Partenope C/5 Golden Eagle) E DELLA SOCIETA’ ASD TRAICONET MONTE DI PROCIDA ora ASD PARTENOPE C/5 GOLDEN EAGLE (nota n. 7554/823pf13-14/AM/ep del 17.6.2014). Il deferimento Con provvedimento del 17 giugno 2014, il Procuratore Federale: 1) Il Signor Roberto Longobardo, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Traiconet Monte di Procida, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione ai punti A n. 3 e A n. 10 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, per l’inosservanza del termine stabilito (11 luglio 2013, ore 18.00) per il deposito della documentazione comprovante il pagamento dell’intera somma dovuta per l’iscrizione (punto A n. 3 del C.U.) e della dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Presidente e Legale Rappresentante relativa all’impianto di gioco (punto A n. 10 del C.U.). 2) La Società ASD Traiconet Monte di Procida, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Roberto Longobardo l’inibizione per giorni 40; nei confronti della Società ASD Traiconet Monte di Procida l’ammenda di euro 2.000,00. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 18 febbraio 2014, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla ASD Traiconet Monte di Procida, la quale non provvedeva, entro il termine dell’11 luglio 2013 ore 18.00, ai seguenti adempimenti: - deposito della documentazione comprovante il pagamento dell’intera somma dovuta per l’iscrizione, in violazione del punto A n. 3 del C.U. n. 789 del 10.6.2013 – Campionato Nazionale Serie B. - deposito della dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Presidente e Legale Rappresentante relativa all’impianto di gioco, in violazione del punto A n. 10 del C.U. n. 789 del 10.6.2013 – Campionato Nazionale di Serie B. Si ricorda, a tal proposito, che a pag. 11 del citato C.U. è previsto, tra gli adempimenti richiesti che non determinano la non iscrizione al campionato, che “l’inosservanza del termine dell’11 luglio 2013 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti (…) 3), (…), 10), (…), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Roberto Longobardo, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Traiconet Monte di Procida, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Roberto Longobardo, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Roberto Longobardo l’inibizione per giorni 40 (quaranta); nei confronti della Società ASD Traiconet Monte di Procida ora ASD Partenope C/5 Golden Eagle l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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