F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (392) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CALOVI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. GA Bubi Merano) E DELLA SOCIETA’ GS BUBI MERANO (nota n. 7569/825pf13-14/AM/ep del 18.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 25 Settembre 2014 (392) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CALOVI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. GA Bubi Merano) E DELLA SOCIETA’ GS BUBI MERANO (nota n. 7569/825pf13-14/AM/ep del 18.6.2014). Il deferimento Con provvedimento del 18 giugno 2014, il Procuratore Federale: 1) Il Signor Antonio Calovi, Presidente e legale rappresentante della Società G.A. Bubi Merano, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, per l’inosservanza del termine stabilito (11 luglio 2013, ore 18.00) per il deposito della fidejussione (punto A n. 6 del CU). 2) La Società GA Bubi Merano, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Antonio Calovi l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società G.A. Bubi Merano l’ammenda di euro 1.000,00. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 18 febbraio 2014, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla G.A. Bubi Merano, la quale non provvedeva al deposito della fidejussione entro il terminestabilito dal punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013, dell’11 luglio 2013 ore 18.00.Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del suddettotermine dell’11 luglio 2013 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degliadempimenti previsti dai punti (…) 6), (…) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata,a seguito dell’invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della ProcuraFederale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascuninadempimento”.Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, ilcomportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Antonio Calovi, conaltrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società G.A. Bubi Merano, ai sensi del’art. 4comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Antonio Calovi, suo Presidente e legalerappresentante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Antonio Calovi l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società GA Bubi Merano l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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