F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 30 Settembre 2014 (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO BORTOLOSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Forcoli 1921 Valdera ASD), Società FORCOLI 1921 VALDERA ASD (nota n. 271/639 pf13-14/AM/ma del 14.7.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 30 Settembre 2014
(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO BORTOLOSO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Forcoli 1921 Valdera ASD), Società FORCOLI 1921 VALDERA ASD (nota n. 271/639 pf13-14/AM/ma del 14.7.2014).
Con provvedimento del 14.07.2014 il Procuratore federale vicario ha deferito a questo Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare - il Sig. Mario Bortoloso, all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società sportiva US Forcoli 1921 Valdera ASD, per rispondere della violazione ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 92 ter, comma 2, NOIF, nonché la predetta compagine societaria, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, con riferimento alla condotta antiregolamentare imputata al medesimo Sig. Bortoloso, come meglio individuata e indicata nella parte motiva dell'atto di deferimento. L'odierno procedimento disciplinare trae origine da un esposto del 21.02.2014 mediante cui l’attuale Presidente dell’US Forcoli 1921 Valdera ASD, Sig. Paolo Pastacaldi, segnalava alla Procura federale, ai fini dell’eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza, il contegno antiregolamentare tenuto dal Sig. Damiano Mitra. Questi, alla luce della ricostruzione dei fatti prospettata dal denunciante, in costanza di tesseramento con la Società sportiva deferita nel corso della s.s. 2011/2012, si era rivolto al G.O. al fine di ottenere la corresponsione di spettanze economiche asseritamente maturate nei confronti dell’US Forcoli 1921 Valdera ASD, adducendo l’esistenza di una scrittura privata recante data 24.11.2011, per ciò stesso violando la clausola compromissoria (ex art 30 Statuto federale). In aggiunta, il Sig. Pastacaldi precisava che il Sig. Mirra, in data 23.03.2012, quindi nel corso della s.s. 2011/2012, a differenza di quanto si era verificato per gli altri tesserati, rifiutava la sottoscrizione su apposito modulo dell’accordo economico standard annuale (art. 94 ter, coma 2, NOIF), con la conseguenza che materialmente non fu possibile depositarlo presso gli uffici competenti della Lega Nazionale Dilettanti. Al riguardo, la Procura federale, sulla base di quanto dichiarato dal Sig. Pastacaldi, riteneva che, in concreto la Società sportiva avesse agito in violazione di quanto prescritto sempre dal citato art. 94 ter, comma 2, NOIF. Di qui l’atto deferimento in relazione al quale ha fatto pervenire propria memoria difensiva esclusivamente l’US Forcoli 1921 Valdera ASD. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per la declaratoria di responsabilità disciplinare individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi sei (6) di inibizione a carico del Sig. Mario Bortoloso; - € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda a carico del Forcoli 1921 Valdera ASD. Il Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare -, esaminati gli atti rileva che quanto segue. Preliminarmente, l’odierno organo giudicante, nel prendere atto del deposito di richiesta di differimento di udienza formulata dal Forcoli 1921 Valdera ASD, la rigetta non essendo stata corredata da adeguata motivazione. Passando all’esame del merito della vicenda di cui trattasi, risulta per tabulas che tra la società sportiva deferita e il Sig. Mirra, nell’arco temporale in cui il Sig. Bortoloso ha rivestito la carica di Presidente, non è mai intervenuto alcun accordo economico (su apposito modulo, come previsto dalla disciplina domestica di settore) suscettibile di rituale deposito presso gli uffici competenti istituiti presso la Lega Nazionale Dilettanti, né, peraltro, alcuna scrittura privata.Ne discende che le violazioni disciplinari de quibus non possono in alcun modo essere ascritte al Sig. Mario Bortoloso, né, per esso, in virtù del principio di immedesimazione organica, alla Società sportiva Forcoli 1921 Valdera ASD. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare - proscioglie entrambi i deferiti in
ordine agli addebiti loro rispettivamente contestati.
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