F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 30 Settembre 2014 (7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DENI (Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Licata 1931), SocietàASD LICATA 1931 (nota n. 378/1058 pf13-14/AM/ma del 18.7.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 30 Settembre 2014 (7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DENI (Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Licata 1931), SocietàASD LICATA 1931 (nota n. 378/1058 pf13-14/AM/ma del 18.7.2014). La Procura federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente: - Giuseppe Deni (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Licata 1931 della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, e 8, comma 9, CGS per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione di quanto dovuto al calciatore Maurizio Nassi, sulla base di relativa decisione della C.A.E.; - la Società ASD Licata 1931, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Legale rappresentante. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Giuseppe Deni, della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Licata 1931. Per le parti deferite nessuno è comparso né sono pervenuti scritti difensivi. I motivi della decisione Questo Tribunale federale nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, dalla quale emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate al Deni, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei citati articoli del CGS. Da ciò consegue la responsabilità diretta della Società per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - per Giuseppe Deni: inibizione per 6 (sei) mesi - per la Società ASD Licata 1931: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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