F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 30 Settembre 2014 (6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 322/875 pf13-14/MS/vdb del 16.7.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007/TFN del 30 Settembre 2014 (6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN (nota n. 322/875 pf13-14/MS/vdb del 16.7.2014). La Procura federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente: - Antonia Di Cesare (Vice Presidente e Legale rappresentante della Società ACF Milan), della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 21, delle NOIF, per non avere provveduto a depositare gli accordi economici relativi alle calciatrici tesserate per detta Società nella stagione sportiva 2012-2013, entro il 15° giorno successivo alla stipula; - la Società ACF Milan, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte alla Vice Presidente con delega di rappresentanza. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi 12 (dodici) nei confronti della Sig.ra Di Cesare e della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Società ACF Milan. Per le parti deferite nessuno è comparso né ha fatto pervenire scritti difensivi. I motivi della decisione Questo Tribunale federale nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate alla Di Cesare, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, del citato articolo del CGS. Da ciò consegue la responsabilità diretta della Società per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - per Antonia Di Cesare: l’inibizione per mesi 12 (dodici); - per la Società ACF Milan: l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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