F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0299/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 26 Settembre 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELLISSIER SERGIO SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/TORINO DEL 4.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0299/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 26 Settembre 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELLISSIER SERGIO SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/TORINO DEL 4.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Pellisier Sergio, tesserato in favore della società Chievo Verona. Tale decisione veniva assunta “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quarta sanzione); per aver all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro espressione ingiuriosa”. Avverso tale provvedimento la società A.C. Chievo Verona 1929 S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del l’8.5.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.5.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Chievo Verona 1929 S.r.l. di Verona, dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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