F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DJURIC MILAN SEGUITO GARA CITTADELLA/EMPOLI DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DJURIC MILAN SEGUITO GARA CITTADELLA/EMPOLI DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)
Con decisione del 26 maggio 2014, Com. Uff. n. 84, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in riferimento alla gara svoltasi il 25maggio 2014 tra il Cittadella e l’Empoli valevole per il Campionato di Serie B, ventesima giornata di ritorno, infliggeva al calciatore del Cittadella Djuric Milan la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 44° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio alla schiena un calciatore avversario a terra”. Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell’interesse del calciatore, la società A. S. Cittadella S.r.l., la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata considerata violenta anziché semplicemente scorretta, cosa che avrebbe consentito di ridurre la squalifica irrogata. E che si fosse trattato di un episodio non connotato da gravità era dimostrato, secondo la società appellante, dalla circostanza che esso si era, in realtà, verificato non a giuoco fermo ma durante un’azione di giuoco, caratterizzandosi, quindi, come un colpo inferto non con l’intenzione di danneggiare il giocatore avversario, ma nel tentativo di riprendere il controllo del pallone. Si chiedeva, pertanto la riduzione della squalifica, con eventuale commutazione di parte di essa in una sanzione pecuniaria.
Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento, nei sensi di cui appresso. Gli elementi difensivi portati a corredo del ricorso rendono possibile ricavare una plausibile ricostruzione dell’episodio, non smentita dalle carte ufficiali, tale da supportare la tesi attorea secondo la quale si è trattato di un gesto, sicuramente caratterizzato da foga eccessiva e di conseguenza da pericolosità, ma realizzato nel corso di una azione di giuoco pur se immediatamente dopo il fischio arbitrale, ed effettivamente non diretto a colpire l’avversario, ma a riconquistare il possesso della palla che il calciatore dell’Empoli, caduto a terra in conseguenza del contrasto sanzionato dal direttore di gara, teneva tra le gambe. In questa ottica lo stesso fischio arbitrale deve essere letto come una interruzione del giuoco sul piano strettamente tecnico, per cui appare legittima l’annotazione del referto arbitrale nella parte in cui afferma essere il fatto intervenuto a giuoco fermo, ma non nel senso di attribuire al comportamento del giocatore sanzionato una assoluta estraneità all’azione in corso, della quale, come si è detto, esso costituisce invece la parte finale. Vi è, quindi, spazio per l’adeguamento della sanzione inflitta alla diversa gravità del caso così come sopra configurato, che appare equo, con una corretta applicazione del criterio dosimetrico della pena, ridurre a 2 giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Cittadella di Cittadella (Pordenone) riduce la sanzione inflitta al calciatore Djuric Milan a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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