F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TURCHI MANUEL SEGUITO CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 29 Settembre 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TURCHI MANUEL SEGUITO CARPI/VIRTUS LANCIANO DEL 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014) Con decisione del 26.5.2014, Com. Uff. n. 84, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore della Società Sportiva Virtus Lanciano , Turchi Manuel, per avere al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con un pugno un calciatore avversario, infrazione rilevata dal quarto ufficiale. . Il Giudice di prime cure applicava la sanzione della squalifica per tre turni consecutivi così come prevista dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. ravvisando nel comportamento del calciatore Turchi Manuel una condotta violenta nei confronti di un altro calciatore. Avverso tale decisione presentava appello la S.S. Virtus Lanciano ritenendo abnorme, sproporzionata e inadeguata la sanzione applicata al calciatore Turchi Manuel. La ricorrente, infatti, ritiene applicabile la sanzione di cui alla lett. a) dell’art. 19 comma 4 prevista per le condotte antisportive, fattispecie applicabile alla condotta del calciatore Turchi in quanto la condotta dello stesso avrebbe i connotati del gesto istintivo e privo di qualsiasi intento lesivo delle altrui incolumità come confermato dalla mancanza del benché minimo pregiudizio a carico del collega avversario. Le doglianze difensive non possono, a giudizio di questa Corte, trovare accoglimento. Ai fini del decidere deve intendersi condotta violenta il gesto che ha provocato, o che eraidoneo a provocare oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per l’integrità fisica dell’avversario. Condotta che deve essere connotata, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva in danno dell’avversario. (Com. Uff. n. 117 del 16.11.2006) Ne consegue la conferma della connessa sanzione prevista dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. a dal Giudice Sportivo di 3 giornate effettive di squalifica. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it