F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 02 Ottobre 2014 (434) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALDO LORENZO TERZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Aurora Seriate Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD AURORA SERIATE CALCIO Srl (nota n. 7767/732pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 02 Ottobre 2014 (434) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALDO LORENZO TERZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Aurora Seriate Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD AURORA SERIATE CALCIO Srl (nota n. 7767/732pf13-14/AM/gb del 26.6.2014). La Procura Federale, con atto 26 giugno 2014, premettendo che la ssd Aurora Seriate Calcio srl, partecipante al Campionato di Serie D Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva trasmesso al Dipartimento Interregionale o presso di esso depositato entro il termine del 12 luglio 2013 la visura camerale aggiornata e la copia della convenzione con l’ente proprietario del campo di giuoco ai fini della dichiarazione di disponibilità dello stesso, di cui al Punti A/5 ed A/8 della disciplina degli adempimenti per la iscrizione a detto Campionato, pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18/24 dicembre 2013 dalla Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il sig. Aldo Lorenzo Terzi, all’epoca del fatto Presidente della SSD Aurora Seriate Calcio srl, nonché la stessa SSD Aurora Seriate Calcio srl, contestando al primo la violazione dell’art. 10 comma 3bis del previgente CGS ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale. Entrambi i deferiti non hanno svolto difese. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti sanzioni: gg. 40 (quaranta) di inibizione per il sig. Aldo Lorenzo Terzi ed € 2.000,00 (duemila//00) di ammenda per la Società. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. I Punti A/5 ed A/8 della richiamata Disciplina impongono alla Società di spedire alla Segreteria del Dipartimento Interregionale ovvero di depositare presso la stessa entro le ore 14.00 del 12 luglio 2013 tra gli altri documenti anche la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società nel caso di società iscritte nel registro delle imprese, come è quella attualmente deferita (Punto A/5), nonché la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco secondo il modello predisposto dal Dipartimento medesimo, rilasciata dall’ente proprietario, secondo la prescrizione dell’art. 28 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale Serie D e di altre manifestazioni ufficiali, ovvero per le società che hanno stipulato convenzione con gli enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, sottoscritta dalla stessa, unitamente a copia della convenzione (Punto A/8). Nel caso in esame, risulta documentalmente provato il duplice inadempimento della Società SSD Aurora Seriate Calcio srl, di guisa che deve essere accolto il Deferimento, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che sono diretta conseguenza dell’accertata violazione. Difatti è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla Disciplina di che trattasi, che l’inosservanza dei termini di adempimento anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l’ammenda tabellare di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. In merito poi alla chiesta inibizione del Presidente della Società, si osserva che l’art. 10 comma terzo CGS previgente, alla cui disciplina il Deferimento si è richiamato, implica inequivocabilmente la responsabilità del legale rappresentante della società, al quale deve essere ascritto il mancato adempimento, stante il principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Infine, quanto alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella Disciplina sugli adempimenti richiama di per sé l’art. 1 comma 1 CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società di cui all’art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H). P.Q.M. accoglie il Deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Aldo Lorenzo Terzi, all’epoca del fatto Presidente della SSD Aurora Seriate Calcio Srl, l’inibizione di gg. 40 (quaranta) ed alla Società SSD Aurora Seriate Calcio Srl l’ammenda di € 2.000,00 (duemila//00).
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