F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 02 Ottobre 2014 (436) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO POLITA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Jesina Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD JESINA CALCIO Srl (nota n. 7766/733pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 02 Ottobre 2014
(436) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO POLITA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Jesina Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD JESINA CALCIO Srl (nota n. 7766/733pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).
La Procura Federale, con atto 26 giugno 2014, premettendo che la SSD Jesina Calcio srl, partecipante al Campionato di Serie D Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2013 la visura camerale aggiornata di cui al Punto A/5 della Disciplina degli adempimenti per la iscrizione a detto Campionato, pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18/24 dicembre 2013 dalla Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il sig. Marco Polita, all’epoca del fatto Presidente della SSD Jesina Calcio srl, nonché la stessa SSD Jesina Calcio srl, contestando al primo la violazione dell’art. 10 comma 3bis del previgente CGS ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale. La SSD Jesina Calcio srl, con nota del 19 settembre 2014, ha contestato la fondatezza del Deferimento, motivando di aver spedito nei termini la visura camerale non aggiornata e di aver spedito quella aggiornata il 16 luglio 2013 e quindi con quattro giorni di ritardo rispetto al precedente termine del 12 luglio 2013, ma solo perché il contenuto della seconda era speculare a quello della prima. Ha pertanto concluso per il suo proscioglimento (il non luogo a procedere). All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Marco Polita e la Società SSD Jesina Calcio Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Marco Polita e la Società SSD Jesina Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Marco Polita, sanzioni della inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 20; pena base per la Società SSD Jesina Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 667,00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione per giorni 20 (venti) per il Sig. Marco Polita; - ammenda di € 667,00 (seicentosessantasette/00) per la Società SSD Jesina Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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