F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 02 Ottobre 2014 (442) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIER PAOLO GHERLONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SD Asti Srl) E DELLA SOCIETA’ SD ASTI Srl (nota n. 7824/781pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 02 Ottobre 2014
(442) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIER PAOLO GHERLONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SD Asti Srl) E DELLA SOCIETA’ SD ASTI Srl (nota n. 7824/781pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).
Il deferimento
Con provvedimento del 27 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva:
1) Il Signor Pier Paolo Gherlone, Presidente e legale rappresentante della Società S.D. Asti Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 5 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della visura camerale (punto 5 del C.U. n. 168)
2) La Società SD Asti Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una breve nota, unitamente ad un parere pro veritatae con alcuni documenti. Il dibattimentoAll’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Pier Paolo Gherlone l'iniezione per giorni 30; nei confronti della Società SD Asti Calcio Srl l'ammenda di euro 1.000,00. La decisioneIl Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 24/12/2013, la Procura Federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla Società SD Asti Calcio Srl. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell’esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione del Campionato
di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l’inosservanza da parte della Società S.D. Asti Calcio S.r.l. del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito della visura camerale (punto 5 del C.U. n. 168 del 21.5.2013).
Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell’invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”. La nota inviata dai deferiti, unitamente alla documentazione allegata, non giustifica il mancato deposito nei termini della visura camerale, così come previsto dalla normativa sopra richiamata. Per tali ragioni, quanto dedotto dai deferiti non può essere meritevole di considerazione in relazione alla fattispecie ed alla violazione in esame. Tutto ciò premesso, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Pier Paolo Gherlone, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la
responsabilità diretta della Società SD Asti Calcio Srl, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Pier Paolo Gherlone, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Pier Paolo Gherlone l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società SD Asti Calcio Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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