F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 02 Ottobre 2014 (450) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARINO SARRA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SPD Amiternina Scoppito) E DELLA SOCIETA’ SPD AMITERNINA SCOPPITO (nota n. 7783/700pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 02 Ottobre 2014 (450) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARINO SARRA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SPD Amiternina Scoppito) E DELLA SOCIETA’ SPD AMITERNINA SCOPPITO (nota n. 7783/700pf13-14/AM/gb del 26.6.2014). La Procura Federale, con atto 26 giugno 2014, premettendo che la SPD Amiternina Scoppito, partecipante al Campionato di Serie D Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2013 la fideiussione bancaria di cui al Punto A/4 della Disciplina degli adempimenti per la iscrizione a detto Campionato, pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18/24 dicembre 2013 dalla Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il sig. Marino Sarra, all’epoca del fatto Presidente della SPD Amiternina Scoppito, nonché la stessa SPD Amiternina Scoppito, contestando al primo la violazione dell’art. 10 comma 3bis del previgente CGS ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale. Entrambi i deferiti non hanno svolto difese. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione per il sig. Marino Sarra ed € 1.000,00 (mille//00) di ammenda per la Società. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Il Punto A/4 della richiamata Disciplina impone alla Società il deposito presso la Segreteria del Dipartimento Interregionale, entro il termine ivi fissato, della fideiussione esclusivamente bancaria di importo pari ad € 31.000,00 secondo il modello predisposto dallo stesso Dipartimento, ovvero, in alternativa, della proroga all’11 luglio 2014 della fideiussione già esistente e giacente presso il Dipartimento per le Società in organico nella stagione sportiva 2012/2013, oppure, sempre in via alternativa, nel primo caso, il deposito di assegno circolare di pari importo all’ordine della FIGC – LND, o l’effettuazione di bonifico bancario del medesimo importo, alle coordinate di banca indicate dal Dipartimento. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato l’inadempimento della Società SPD Amiternina Scoppito, che ha omesso di depositare nel termine delle ore 14.00 del 12 luglio 2013 voluto dalla richiamata Disciplina la fideiussione di che trattasi, né che si è avvalsa degli strumenti alternativi alla fideiussione (assegno circolare ovvero bonifico bancario), di guisa che deve essere accolto il Deferimento, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che sono diretta conseguenza dell’accertata violazione. Difatti è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla Disciplina di che trattasi, che l’inosservanza dei termini di adempimento anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l’ammenda tabellare di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. In merito poi alla chiesta inibizione del Presidente della Società, si osserva che l’art. 10 comma terzo CGS previgente, alla cui disciplina il Deferimento si è richiamato, implica inequivocabilmente la responsabilità del legale rappresentante della società, al quale deve essere ascritto il mancato adempimento, stante il principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Infine, quanto alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella Disciplina sugli adempimenti richiama di per sé l’art. 1 comma 1 CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società di cui all’art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H). P.Q.M. accoglie il Deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Marino Sarra, all’epoca del fatto Presidente della SPD Amiternina Scoppito, l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società SPD Amiternina Scoppito l’ammenda di € 1.000,00 (mille//00).
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