F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 334/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHIELLINI GIORGIO SEGUITO GARA ROMA/JUVENTUS DELL’11.5.2014 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 12.5.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 334/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHIELLINI GIORGIO SEGUITO GARA ROMA/JUVENTUS DELL’11.5.2014 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 12.5.2014)
In seguito alla gara Roma/Juventus dell’11 maggio 2014, valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto al calciatore Giorgio Chiellini, tesserato per la Juventus F.C. S.p.A., la squalifica per 3 giornate effettive di gara in merito al comportamento tenuto al 12° minuto del secondo tempo da quest’ultimo nei confronti del Miralem Pjanic, tesserato in favore della A.S. Roma S.p.A. segnalato dal Procuratore Federale. Secondo il Giudice Sportivo “le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate in occasione della concessione alla squadra bianco-nera di un calcio di punizione in prossimità dell’area di rigore avversaria, il calciatore Chiellini si era collocato a contatto con la “barriera” formata dai calciatori giallo-rossi. All’atto dell’esecuzione del calcio di punizione, con il presumibile intento di prevenire che il calciatore avversario Pjanic ostacolasse l’azione di un compagno di squadra entrato “palla al piede” nell’area di rigore, lo contrastava a stretto contatto, alzando il braccio sinistro e colpendo con il gomito al volto l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. L’Arbitro interveniva concedendo un calcio di punizione per la squadra capitolina senza adottare alcun altro provvedimento. Interpellato da questo Ufficio, il Direttore di gara (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 15.19 odierne) dichirava “In riferimento a quanto accaduto al 12° circa del secondo tempo, contatto tra il calciatore sig. Chiellini Giorgio n. 3 della soc. Juventus ed il calciatore Pjanic Miralem n. 15 della soc. Roma preciso di aver visto e quindi sanzionato tecnicamente il calciatore sig. Chiellini Giorgio che impediva la corsa del calciatore sig. Pjanic Miralem, in barriera, verso il pallone creando ostacolo con il corpo”. Invitato quindi ad un’ulteriore precisazione, il Direttore di gara dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.54 odierne) “confermo quanto già scritto nel supplemento di rapporto e di non aver visto il contatto tra il gomito sinistro del calciatore sig. Chiellini Giorgio ed il volto del calciatore Sig. Pjanic Miralem”. Questo Giudice ritiene che il colpo inferto dal calciatore Chiellini con il gomito sinistro al volto del calciatore Pjanic integri gli estremi della “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, legittima la “prova televisiva” ax art. 35 C.G.S.. Il braccio sinistro portato all’altezza della spalla e quindi rivolto con repentino movimento rotatorio, non correlato ad una esigenza agonistica, al volto dell’antagonista, evidenzia infatti una “intenzionalità lesiva”, i cui effetti sono riscontrabili nelle immagini televisive. Ne consegue la sanzionabilità di tale “condotta violenta non vista dall’Arbitro”, nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale ex art. 19, n. 4 lettera b) C.G.S.”. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Juventus F.C. S.p.A., la quale ha sostenuto, in sintesi: (i) l’inammissibilità della prova televisiva ex articolo 35 C.G.S. al caso di specie; (ii) l’insussistenza della condotta violenta da parte del calciatore Chiellini. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 19 giugno 2014, è presente il rappresentante della Procura Federale, nonché i difensori della società ricorrente, i quali si riportano alle argomentazioni ed alle conclusioni esposte nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che il ricorso deve essere respinto. In via preliminare ed assorbente, si rileva l’ammissibilità della prova televisiva ex articolo 35 CGS nel caso di specie. Al riguardo, questa Corte ritiene di poter condividere la motivazione del Giudice Sportivo, alla quale si riporta, in ordine alla condotta violenta tenuta dal calciatore Giorgio Chiellini. In relazione all’ulteriore elemento stabilito dall’articolo 35 C.G.S., le due comunicazioni trasmesse dall’arbitro di gara sull’episodio oggetto di analisi risultano ulteriormente chiare ed inequivocabili: il signor Russo, infatti, ha confermato di non aver visto il comportamento violento tenuto dal calciatore Giorgio Chiellini, segnalato dal Procuratore federale e accertato attraverso immagini di piena garanzia tecnica e documentale. Sotto il profilo dell’ammissibilità della prova televisiva, il caso in analisi risulta per certi versi simile a quello in cui è stata valutata la condotta tenuta dal calciatore Mattia Destro nel corso dell’incontro Cagliari/Roma, oggetto della decisone di questa Corte. Pertanto, sul punto, si ribadisce che l’articolo 35, comma 1.3., C.G.S., limita l’utilizzo delle immagini televisive “ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo…”. Per quanto esposto, nel caso di specie è stato accertato che il direttore di gara non ha visto la condotta violenta del giocatore Giorgio Chiellini e, pertanto, sussistono i presupposti per l’ammissibilità della prova televisiva e per sanzionare detto comportamento nella misura indicata dal Giudice Sportivo.
In ordine, poi, alla presunta insussistenza della condotta violenta, si richiama, nuovamente, la motivazione del primo Giudice, che correttamente, ha rilevato come, nell’azione in questione, il calciatore Chiellini abbia alzato il gomito all’altezza della spalla e colpito il giocatore Pjanic in maniera violenta, precisando che tale movimento non era naturalmente correlato ad una esigenza agonistica. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Juventus F.C. S.p.A. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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