F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 07 Ottobre 2014 (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MOHAMED ABDOURAHMANE COLY (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società AS Cittadella Srl), Società AS CITTADELLA Srl – (nota n. 165/891 pf13-14 SS/blp del 9.7.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 07 Ottobre 2014 (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MOHAMED ABDOURAHMANE COLY (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società AS Cittadella Srl), Società AS CITTADELLA Srl - (nota n. 165/891 pf13-14 SS/blp del 9.7.2014). Il deferimento Con provvedimento n. 165/891 pf 13 - 14/SP/blp del 9 luglio 2014, il Procuratore federale ha deferito innanzi a questo Tribunale federale nazionale - sez. disciplinare; - il Sig. Coly Mohamed Abdourahmane, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società AS Cittadella Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS per aver posto in essere atti e comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità, il tutto come meglio descritto alle lettere a), b), c), d), e), f) della parte motiva; - la Società AS Cittadella Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tesserato. Le memorie difensive Nei termini assegnati, le parti deferite hanno fatto pervenire proprie memorie difensive, con le quali hanno contestato gli addebiti e sollevato, in via preliminare, un difetto di competenza/giurisdizione in capo all’adito Collegio. Il dibattimento Al dibattimento, sono comparsi: - l’Avv. Perugini per la Procura federale; - l’Avv. Vitale per il calciatore e l’Avv. Dal Zuffo per la Società. Al termine del proprio intervento, il rappresentante della Procura federale ha insistito per la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni in danno degli incolpati: - 3 (tre) giornate di squalifica per Coly, da scontarsi in gare ufficiali; - € 5.000,00 (euro cinquemila/00) di ammenda per la Società AS Cittadella Srl. I deferiti, tramite i loro difensori, hanno illustrato le rispettive memorie, concludendo, in rito, per la dichiarazione di inammissibilità e/o irricevibilità e/o improcedibilità del deferimento, nel merito, per il rigetto dello stesso. Il Tribunale Federale, esaminati gli atti e i relativi documenti, ascoltate le parti, deve preliminarmente affrontare e decidere la eccezione concernente il contestato difetto di giurisdizione. Le difese sostengono che, afferendo le contestazioni a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara, la competenza, nella fattispecie, si sarebbe dovuta radicare in capo al Giudice Sportivo. I fatti originano dall’inchiesta che ha riguardato l’episodio del calcio di rigore assegnato nel corso della gara di serie B, Reggina Calcio-AS Cittadella, disputatasi a Reggio Calabria il 26.04.2014, conclusasi con il punteggio di 0 a 1, ed in particolar modo il contegno del calciatore Coly, tesserato per la squadra veneta, il quale, prima della esecuzione della massima punizione da parte del calciatore Gerardi, si avvicinava più volte a questi chiedendogli di sbagliare il penalty. Trattasi, evidentemente, di fatti avvenuti durante la gara, come tali ricadenti ex art. 29 CGS nell’ambito della competenza cognitiva del Giudice sportivo, il quale, si ricorda, esercita il proprio potere disciplinare e pronuncia i propri provvedimenti sulla scorta dei documenti ufficiali (rapporto dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, relativi supplementi). Nella circostanza, risulta pacifico che si sia trattato di un fatto interno alla gara, e provato, al contrario, che l’Arbitro non abbia refertato alcunché, nonostante che il filmato in atti documenti la prossimità del direttore di gara all’epicentro delle contestazioni, come pure la sua vicinanza al Coly durante la discutibile performance del calciatore veneto. Ciò rilevato, e non potendo la successiva indagine della Procura federale colmare le lacune prodotte dal difetto di refertazione arbitrale (la Procura, come noto, ha solo il potere, di fronte a fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressioni blasfeme non visti dall’arbitro, di riservatamente segnalare al Giudice Sportivo il fatto avente rilievo disciplinare, sempre che ciò avvenga entro uno spazio temporale predefinito, e cioè entro le ore 16,00 del giorno feriale successivo a quello della gara); richiamato il precedente indirizzo di questo Tribunale (v. CC.UU. n. 66/CDN e n. 67/CDN, entrambi del 20.03.2009, n. 55/CDN del 16.01.2012, n. 97/CDN del 7.06.2013), tra l’altro confortato e confermato dalla consolidata giurisprudenza dello stesso giudice di seconde cure (v. CC.UU. n. 53/CGF del 3.10.2011, n. 141/CGF del 9.01.2013), che appunto afferma, in subiecta materia, la competenza esclusiva e inderogabile del Giudice Sportivo; P.Q.M. il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, considerata la natura assorbente della prospettata questione difensiva, dichiara la propria incompetenza e per lo effetto rigetta il deferimento.
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