F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. COSENZA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO 2 GARA PRO VERCELLI/CATANIA DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 17 del 08.09.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO CALC. COSENZA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO 2 GARA PRO VERCELLI/CATANIA DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 17 del 08.09.2014)
L'arbitro dell'incontro del Campionato di Serie B, Pro Vercelli/Catania, disputato il 7.9.2014, riferiva nel suo rapporto di avere, al 29' del 1° tempo, espulso su segnalazione del IV ufficiale di gara, il calciatore Cosenza Francesco del F.C. Pro Vercelli reo di avere, a gioco fermo, colpito con un pugno un avversario, tale Cani Edgar, facendolo cadere per terra. Tale condotta veniva perseguita con la squalifica per tre giornate dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B (Com. Uff. n. 17 dell'8.9.2014), decisione, questa, impugnata dal Cosenza davanti a questa Corte lamentando l'eccessiva afflittivita della sanzione a suo avviso determinata in prima istanza senza il computo delle ricorrenti circostanze attenuanti costituite: a) dalla sussistenza della provocazione, avendo esso calciatore reagito alle continue provocazioni di natura fisica del suo avversario; b)dalla inesistenza di un vero e proprio atto di violenza essendo stato il Cani colpito non con un pugno bensì da una ''semplice manata'' tant'è che aveva ripreso a giocare senza che fosse stato necessario alcun intervento medico. Ha chiesto quindi una riduzione a due giornate della squalifica eventualmente commutando in ammenda la terza giornata. L'appello, pretestuoso ed infondato non può essere accolto.
Premesso che la sanzione contestata è stata quantificata nel minimo edittale previsto dall'art.19,comma 4 C.G.S., è sufficiente rilevare che gli atti ufficiali, unica fonte di prova utilizzabile nel procedimento che ne occupa, non fanno alcun accenno alle diminuenti invocate, non essendovi traccia di precedenti comportamenti provocatori da parte del Cani e non legittimando alcuna interpretazione diversa dell'atto di violenza realizzato dall'odierno appellante. Va invece evidenziato come siffatta condotta venne posta in essere a gioco fermo, circostanza questa costituente un'aggravante da tener presente nel giudizio di equivalenza con l'attenuazione eventualmente riconoscibile nelle limitate conseguenze dell'aggressione. Tutto ciò porta a ritenere assolutamente equa e proporzionata all'accaduto la valutazione operata dal primo Giudice, rende superfluo il raffronto con i precedenti giurisprudenziali citati ed osta all'accoglimento anche della richiesta subordinata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cosenza Francesco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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