F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STRAMBELLI NICOLA SEGUITO GARA SCAFATESE CALCIO/FIDELIS ANDRIA DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STRAMBELLI NICOLA SEGUITO GARA SCAFATESE CALCIO/FIDELIS ANDRIA DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014)
Il Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 17 del 10.9.2014, in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie D Scafatese/Fidelis Andria svoltasi il 7.9.2014, comminava a carico del calciatore Strambelli Nicola la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per avere, a gioco in svolgimento, tentato di colpire un calciatore avversario con un pugno al volto, senza riuscirci”. Nel ricorso avverso la suddetta decisione, la S.S.D. Fidelis Andria 1928 pone in risalto che dalla descrizione contenuta nel referto arbitrale è dato evincere non già la presenza di una condotta violenta da parte dello Strambelli bensì il compimento di un gesto istintivo e non intenzionale, per il quale la sanzione appropriata è quella minima della squalifica per una gara. Conclusivamente parte appellante chiede, in via preliminare, che sia dichiarata erronea ed illegittima la decisione del Giudice Sportivo e, in via principale e nel merito, la riduzione della squalifica, come sopra. L’appello, in quanto fondato va accolto. Il Direttore di gara nel descrivere l’episodio afferma, senza ulteriori precisazioni, di avere espulso lo Strambelli “perchè nella contesa del pallone con un avversario saltava con il pugno chiuso cercando di colpire al volto l’avversario, non riuscendoci”. Da quanto sopra, non sembra possano ravvisarsi secondo questa Corte gli estremi, adombrati dal giudice di prime cure, di un’azione violenta collegata ad una chiara intenzionalità aggressiva e lesiva, tenuto anche conto che nessuna conseguenza dannosa si è in concreto verificata. Infatti nella condotta violenta, l’intenzionalità e la volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica sono di per sé strettamente collegate alla verifica (nel senso se sia o meno concretamente intervenuta) dell’astratta idoneità lesiva dell’atto. Ritiene questo giudice che l’episodio di cui trattasi debba invece essere ricondotto ad una dinamica di gioco (quindi non a gioco fermo ma nello svolgimento del gioco) per la contesa del pallone, nel cui contesto è ravvisabile una foga agonistica comportante un intervento falloso e, in definitiva, una condotta antisportiva. Pertanto, quanto all’entità della sanzione, la fattispecie va sussunta nella previsione dell’art. 19 comma 10 C.G.S., contemplante l’ipotesi di espulsione del calciatore dal campo, con conseguente applicazione della squalifica a una giornata. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria 1928 di Andria (Barletta Trani) riduce la squalifica inflitta al calciatore Strambelli Nicola a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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