F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO SANGIOVANNI VALDARNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA ROCCA EMANUELE SEGUITO GARA SANGIOVANNI VALDARNO/BASTIA 1924 DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 18 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it
6. RICORSO SANGIOVANNI VALDARNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA ROCCA EMANUELE SEGUITO GARA SANGIOVANNI VALDARNO/BASTIA 1924 DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014)
Sul ricorso presentato dalla ASD Sangiovanni Valdarno, in persona del Presidente p.t. Lorenzo Grazi contro la decisione del Giudice Sportivo relativa alla squalifica per 3 giornate di gara adottata nei confronti del calciatore Emanuele Maria La Rocca per i fatti accaduti durante lo svolgimento della gara Sangiovanni Valdarno/Bastia 1924 e pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 10.9.2014. Durante la gara della prima giornata del 7.9.2014 fra le squadre sopraindicate, l’arbitro procedeva, al minuto 18 del secondo tempo, all’espulsione dal campo del calciatore della A.S.D. Sangiovanni Valdarno Emanuele Maria La Rocca “per aver colpito con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario (Fiorucci Matteo, a sua volta espulso per reazione). Ricorre la A.S.D. Sangiovanni Valdarno con un unico motivo con il quale chiede la riduzione della squalifica in considerazione che il comportamento del proprio giocatore “non è stato assolutamente violento” avendo toccato leggermente sul volto l’avversario “come a voler sdrammatizzare l’accaduto”. Il ricorso è infondato e va respinto. Il tentativo di minimizzare l’accaduto da parte della ricorrente è confutato in punto di fatto dalle risultanze del referto arbitrale (che riferisce di uno schiaffo sulla nuca e non di un leggero tocco sul volto come indicato nel ricorso) e non appare ragionevole né sotto il profilo dinamico né quello finalistico che uno schiaffo possa essere inferto per “sdrammatizzare l’accaduto”, così come pretestuosamente si sostiene nel ricorso stesso. La decisione del Giudice Sportivo va confermata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sangiovanni Valdarno di San Giovanni Valdarno (Arezzo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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