F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 26 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 15.10.2014 INFLITTA AL SIG. TOSCANO SALVATORE SEGUITO GARA ASTI CALCIO A 5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 20.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n.851 del 21.5.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO– 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 26 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 06 Ottobre 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 15.10.2014 INFLITTA AL SIG. TOSCANO SALVATORE SEGUITO GARA ASTI CALCIO A 5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 20.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n.851 del 21.5.2014)
Al termine dell'incontro Asti Calcio a 5/Luparense Calcio a 5 disputato il 20.5.2014 per i Play-Off della Serie A, una persona, successivamente identificata per il vice presidente del sodaliziolocale, aggrediva il secondo arbitro colpendolo con calci al viso e alla regione addominale,nonostante l'intervento del dirigente accompagnatore, Toscano Salvatore il quale asseriva all'arbitrodi aver riconosciuto l'aggressore; subito dopo, però, lo stesso Toscano, assunto da agenti della
Polizia, intervenuti sul campo, ritrattava la sua precedente affermazione negando l'avvenuta identificazione.Il Giudice Sportivo, qualificava la condotta del Toscano come reticente e pertanto riconducibile nell'alveo normativo dell'art.1,comma 1 C.G.S., e gli infliggeva la sanzione della squalifica fino al 15.10.2014 (Com. Uff. n. 851 del 21.5.2014). Contro detta pronuncia ha, nell'interesse del proprio tesserato, sporto appello a questa Corte l'A.S.D. Asti Calcio a5, assumendo che la ricostruzione dell'accaduto, riportata nel referto arbitrale sarebbe viziata da incongruenze e contraddizioni e non troverebbe riscontro nelle relazioni redatte dai rappresentanti della Procura Federale presenti alla gara. Questo collegio, al fine di fugare ogni incertezza sulle responsabilità ascritte al Toscano, con ordinanza emessa all'udienza del 4.6.2014, disponeva ulteriori accertamenti delegando l'incombente all'organo inquirente, le cui conclusioni, però, non sortivano effetti significativi. L'appello deve essere accolto. Nulla, anzitutto, confuta l'assunto del referto secondo cui il Toscano, intervenuto per soccorrere l'arbitro, avrebbe asserito di aver riconosciuto l'autore dell'aggressione, asserzione, questa, successivamente ritrattata nella deposizione resa alla Polizia così determinando l'accusa di slealtà e scorrettezza per cui si procede, ma le perplessità, non fugate dai risultati dell'indagine delegata, investono i motivi per i quali, nella concitazione del momento e presumibilmente anche al fine di tranquillizzare la vittima, l'incolpato, che per altro verso non pare si trovasse nella posizione ideale per effettuare il riconoscimento, avrebbe affermato all'arbitro, come sostiene, cosa non vera. Se così fosse, e le argomentazioni rassegnate con i motivi rafforzano tale ipotesi, verrebbe vanificato il presupposto o,meglio, la premessa maggiore del sillogisma accusatorio e l'incolpazione non avrebbe più ragion d'essere; sul punto resta comunque un'ampia zona di incertezza che induce questo organo di giustizia a propendere per l'accoglimento del gravame annullando la squalifica irrogata ed ordinando la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Asti Calcio a5 di Asti, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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