F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 13 Ottobre 2014 (371) – APPELLO DELLA SOCIETÀ LEGNANO CALCIO 1913 ASD (Ecc.) AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE: NICOLÒ ZANDA (Presidente) INIBIZIONE PER MESI 5; MASSIMO LORENZO (Dirigente) INIBIZIONE PER MESI 2; LEGNANO CALCIO 1913 ASD PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO JUNIORES SS 2014/15 OLTRE ALL’AMMENDA DI € 650,00 – (Delibera CDT presso il CR LOMBARDIA – CU n. 65 del 5.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 13 Ottobre 2014
(371) – APPELLO DELLA SOCIETÀ LEGNANO CALCIO 1913 ASD (Ecc.) AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE: NICOLÒ ZANDA (Presidente) INIBIZIONE PER MESI 5; MASSIMO LORENZO (Dirigente) INIBIZIONE PER MESI 2; LEGNANO CALCIO 1913 ASD PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO JUNIORES SS 2014/15 OLTRE ALL’AMMENDA DI € 650,00 – (Delibera CDT presso il CR LOMBARDIA – CU n. 65 del 5.6.2014).
Il deferimento e la decisione di I° grado.
1.- Con provvedimento del 29 aprile 2014, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia-LND: - I Sig.ri: Zaffino Alessio Saverio (giovane calciatore tesserato nella stagione sportiva 2012-2013 con la ASD Legnano Calcio 1913) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione al disposto di cui agli artt. 39 e 92 delle NOIF e dell’art. 7 e 16 dello Statuto, per aver, in concorso con Zaffino Antonio Domenico, simulato un regolare tesseramento per la stagione sportiva 2012-2013, al fine di precostituirsi la possibilità, all’evenienza, di far valere un vizio sostanziale per eludere il vincolo pluriennale del citato tesseramento, mediante la regolare partecipazione all’attività agonistica con la società ASD Legnano Calcio 1913 nella stagione sportiva 2012-2013, disputando in modo continuativo le gare del campionato provinciale juniores, pur sapendo di non aver sottoscritto materialmente la richiesta di tesseramento con la predetta società e di non aver titolo per prendervi parte; - Zaffino Antonio Domenico (padre di Zaffino Alessio), per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione al disposto di cui agli artt. 39 e 92 delle NOIF e dell’art. 7 e 16 dello Statuto, per aver, in concorso con Zaffino Alessio, simulato un regolare tesseramento per la stagione sportiva 2012-2013, al fine di precostituire in favore del proprio figlio (Zaffino Alessio) la possibilità, all’evenienza, di far valere un vizio sostanziale per eludere il vincolo pluriennale del citato tesseramento, mediante la falsificazione della firma del proprio figlio Alessio e della propria moglie Dal Ben Giuseppina nella richiesta di tesseramento n. DL951672 in favore della società ASD Legnano Calcio 1913, con la contestata aggravante di essere il dirigente responsabile del Settore Giovanile della medesima società; - Zanda Nicolò (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della ASD Legnano Calcio 1913), per la violazione dell’at. 1, comma 1, del CGS in relazione al disposto di cui agli artt. 39 e 92 delle NOIF e dell’art. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento n. DL951672 del calciatore Zaffino Alessio, stagione sportiva 2012-2013, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della società ASD Legnano Calcio 193, senza aver acquisito e verificato la
regolarità della sottoscrizione del suddetto tesseramento da parte del giovane calciatore e dei genitori esercenti la patria potestà, essendo lo stesso minore degli anni 18 alla data di riferimento del predetto tesseramento, e per averlo utilizzato nelle gare di campionato juniores provinciale cui ha preso parte la squadra della propria società; - Massimo Lorenzo (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente accompagnatore per la società ASD Legnano calcio 1913) per la violazione dell’at. 1, comma 1, del CGS in relazione al disposto di cui agli artt. 39 e 92 delle NOIF e dell’art. 7 e 16 dello tatuto, per aver attestato sulle distinte di gara in occasione degli incontri disputati nel campionato juniores provinciale, stagione sportiva 2012-2013, la regolarità della posizione di tesseramento del giovane calciatore Zaffino Alessio e la titolarità dello stesso a prendervi parte; - la Società ASD Legnano Calcio 1913, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, e per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS con riferimento ai fatti imputabili ai propri tesserati.
2.- Nel corso del procedimento di primo grado veniva accolta la istanza di applicazione della sanzione su richiesta della parti ai sensi dell’art. 23 CGS avanzata, rispettivamente, dai sig.ri Zaffino Antonio Domenico e Zaffino Alessio.
3.- Con decisione del 05.06.2014 (C.U. N. 65/LND) la Commissione Disciplinare Territoriale ha ritenuto sussistenti e provati gli addebitati contestati, comminando ai deferiti le seguenti sanzioni: - Zanda Nicolò 4 mesi di inibizione; - Massimo Lorenzo 2 mesi di inibizione; - ASD Legnano Calcio 1913, Euro 650,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato juniores stagione sportiva 2014-2015. I gravami proposti avverso la decisione della CDT e l’odierno procedimento Avverso la predetta decisione hanno proposto reclamo il sig. Zanda Nicolò e la ASD Legnano Calcio 1913 (la “Società”), richiedendo l’annullamento della decisione di primo grado e il conseguente proscioglimento, ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate. Alla riunione odierna sono comparsi gli appellanti assistiti dal loro difensore e il rappresentante della Procura Federale. La Procura e gli assistenti delle parti hanno ampiamente illustrato le proprie ragioni, svolto reciproche repliche, e concluso per l’accoglimento delle rispettive richieste. Da ultimo ha reso dichiarazioni spontanee anche il sig. Niccolò Zanda Presidente della ASD Legnano Motivi della decisione Le esigenze di “certezza del tesseramento” illustrate dalla Procura - soprattutto con riferimento al tesseramento di calciatori minori di età – e la conseguente necessità di imporre ai responsabili di questa delicata fase rigorosi oneri di accertamento e controllo sono pienamente condivisibili. Né può accedersi alla prima tesi difensiva esposta dalla società in ordine a una sorta di impossibilità materiale, per il suo Presidente, di verificare identità e sottoscrizioni di centinaia di genitori, ben potendosi predisporre (anche con l’ausilio di altri tesserati), una procedura adeguata ad assicurare il corretto svolgimento degli accertamenti di cui sopra. Nella specie – davvero particolare che ci occupa – devesi, tuttavia, ritenere che alla ASD Legnano Calcio 1913 e al suo Presidente (necessario firmatario del tesseramento) non possa essere mosso alcun significativo rilievo. La sottoscrizione del padre del calciatore - sufficiente a soddisfare, anche in difetto della sottoscrizione dell’altro genitore - il richiesto esercizio della potestà genitoriale (cfr. Corte di Giustizia Federale 21.10.2009; CU n. 048 CGF) è, infatti, risultata autentica, ed è stata confermata tale dallo stesso signor Domenico Zaffino.
Apocrifa e, comunque, contestata – e di lì l’annullamento del tesseramento – è risultata (oltre alla sottoscrizione inessenziale della madre), sorprendentemente, la firma del minore, che aveva, invece, regolarmente svolto la attività sportiva. Ne consegue come – a prescindere da ogni considerazione in ordine alla efficacia sanante/ratifica del regolare prolungato svolgimento, da parte del giovane calciatore, di attività agonistica per la ASD Legnano (che la Commissione Tesseramenti non ha potuto nemmeno prendere in considerazione, stante la “contumacia” della società in quella sede) – non appaia meritevole di sanzione, anche in sede disciplinare (oltre che in sede di tesseramento) l’affidamento della società che – correttamente acquisita la sottoscrizione di uno dei genitori - non ha provveduto a raccogliere direttamente anche la firma del figlio, ritenendo autentica quella presente sul documento, sia in considerazione del soggetto (genitore sottoscrittore) che se ne era reso latore, che della attività agonistica contestualmente e successivamente svolta (per certo consapevolmente, trattandosi di un giovane di 17 anni) con la maglia della ASD Legnano. Senza contare, poi, che il genitore sottoscrittore non era solo il padre del giovane calciatore, ma anche il responsabile del settore giovanile della società. In conclusione, una fattispecie davvero particolare nella quale – anche in considerazione del fatto che questo assetto fraudolento risulta sostanzialmente inedito - non appare riscontrabile un comportamento colpevole del Presidente della società, che pure ha sottoscritto il tesseramento invalido. Inevitabile, invece, è la responsabilità della società per il fatto fraudolento commesso e confessato dai suoi tesserati: il padre dirigente Domenico Zaffino e il figlio minore Alessio
(restando sostanzialmente irrilevante se quest’ultimo debba essere considerato tesserato, ascrivendo alla decisione della CT efficacia ex nunc, ovvero soggetto di cui la società è tenuta comunque a rispondere ai sensi dell’art. 4 II co CGS). Considerato, tuttavia, che i fatti in questione hanno arrecato danno proprio - ed esclusivamente - alla società appare conforme a equità contenere la sanzione nella sola ammenda di € 300 P.Q.M. In parziale riforma della impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale : - proscioglie il Presidente della ASD Legnano Calcio 1913 da ogni addebito a esso ascritto; - riduce la sanzione inflitta alla ASD Legnano Calcio all’importo di € 300,00 (trecento/00) di ammenda, con esclusione di ogni sanzione di penalizzazione di punti. Nulla per la tassa non versata.
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