F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 13 Ottobre 2014 (22) – APPELLO DEL SIGNOR MASSIMO ERCOLI AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 10 – (Delibera CDT presso il CR LAZIO – CU n. 254 del 30.5.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 13 Ottobre 2014
(22) – APPELLO DEL SIGNOR MASSIMO ERCOLI AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 10 – (Delibera CDT presso il CR LAZIO – CU n. 254 del 30.5.2014).
Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, letto l’atto di appello presentato dal Sig. Massimo Ercoli; ascoltati, nella riunione del 9 ottobre 2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo la conferma della decisione adottata dalla Commissione disciplinare territoriale del C.R. Lazio di cui al C.U. n. 254 del 30 maggio 2014, nonché il legale dell’appellante, che ha concluso per l’accoglimento, osserva, La decisione impugnata Il Sig. Ercoli ha proposto reclamo avverso la decisione con cui la Commissione disciplinare territoriale del C.R. Lazio gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione di mesi 10 (dieci). Il provvedimento impugnato è fondato sulla circostanza che il reclamante – allenatore della Società Atletico Fiuggi – avrebbe, unitamente ad altri soggetti nell’interesse della Società LO.FRA – e, questa, in collaborazione con la Juventus Spa – avrebbe organizzato un raduno per giovani calciatori in occasione del quale contattava singolarmente a casa i calciatori tesserati per la Società Atletico Fiuggi, invitandoli a partecipare al suddetto raduno, senza il preventivo consenso della propria Società e delle relative certificazioni mediche. Il reclamo in appello Il Sig. Ercoli ha impugnato la suddetta decisione, rilevando di non essere responsabile degli addebiti ma di essere coinvolto nella vicenda in questione quale genitore di due ragazzi di 13 ed 8 anni, partecipanti al raduno, e non quale allenatore di altra Società. Motivazione Il reclamo va dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto. E difatti, ai sensi dell’art. 37 del CGS nella stesura antecedente alla data del 1° agosto 2014, l’appello doveva essere proposto “su ricorso di parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.” Ora, come si evince dalla documentazione in atti, il Comunicato Ufficiale contenente la decisione impugnata è stato pubblicato il 30 maggio 2014, mentre l’appello è stato proposto con ricorso datato 21 luglio 2014 e spedito in data 26 luglio 2014. P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità del reclamo proposto.
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