F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 15 Ottobre 2014 (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO RUSSO (all’epoca dei fatti svolgente funzione di Direttore Sportivo e comunque collaboratore della Società ASD SS Rende), Società ASD SS RENDE – (nota n. 528/709 pf13-14 AM/SP/ma del 25.7.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 15 Ottobre 2014 (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO RUSSO (all’epoca dei fatti svolgente funzione di Direttore Sportivo e comunque collaboratore della Società ASD SS Rende), Società ASD SS RENDE - (nota n. 528/709 pf13-14 AM/SP/ma del 25.7.2014). Il deferimento Con atto del 25 luglio 2014 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale (ora Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare): a) il Sig. Eugenio Russo, all’epoca dei fatti svolgente funzioni di fatto di Direttore Sportivo e, comunque, di collaboratore per la Società ASD SS Rende, per rispondere della violazione di cui all’articolo 1, comma 1 e 5, e articolo 7, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere nell’interesse della Società ASD SS Rende, ove svolgeva in via di fatto le funzioni di Direttore Sportivo e comunque di collaboratore, comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Rende – Licata del 23.03.2014, del campionato Interregionale Serie D – Girone I, stagione sportiva 2013- 2014, tentativo che non ha raggiunto lo scopo per il diniego opposto dai tesserati della Società ASD Licata 1931, dallo stesso contattati il giorno precedente la gara presso l’Hotel Europa di Rende i quali hanno di contro prontamente informato l’allenatore e i dirigenti della propria Società; nonché per avere senza essere tesserato svolto all’interno della Società Rende le funzioni di Direttore Sportivo o di Collaboratore e per essere entrato indebitamente negli spogliatoi prima della gara Rende – Licata del 23.03.14; b) la Società ASD SS Rende per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS con riferimento ai fatti imputabili al suddetto deferito. Nei termini consentiti dalla normativa federale i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive per mezzo delle quali hanno eccepito in via preliminare che il deferito non avrebbe mai assunto la carica di direttore sportivo, né avrebbe rivestito, nell’ambito della ASD SS Rende, alcun incarico che comportasse lo svolgimento di attività all’interno o nell’interesse della stessa o comunque rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del CGS all’epoca vigente (ora art. 1 bis comma 5). Il Russo sostiene, quindi, di non essere assoggettabile alla giustizia federale e la Società deferita, di conseguenza, eccepisce l’insussistenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità oggettiva derivante dall’operato di un soggetto ad essa del tutto estraneo. Nel merito, il Russo nega di aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Rende – Licata e giustifica i colloqui (non contestati in fatto) con i calciatori Dalì e Perricone con esigenze connesse alla propria qualità di responsabile della rappresentativa del Girone I della Serie D e, più in generale, di collaboratore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei deferiti per le condotte loro ascritte con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Eugenio Russo la inibizione per anni 3 (tre); b) alla Società ASD Rende la penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nel campionato in corso oltre all’ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00). Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di carenza di giurisdizione degli organi di disciplina sportiva nei confronti del Russo. Secondo le difese dei deferiti Russo Eugenio non sarebbe assoggettato alla giustizia federale né direttamente, in quanto non tesserato, né indirettamente, in quanto non rientrante nella previsione dell’articolo 1 comma 5 del CGS vigente all’epoca dei fatti (ora articolo 1 bis comma 5). La Procura federale sostiene, invece, che dagli atti acquisiti e dalle stesse dichiarazioni rese in sede di audizione dai tesserati di entrambe le Società, apparirebbe evidente che il Russo, pur non comparendo nei quadri dirigenziali della Società Rende, avrebbe svolto nella stagione sportiva 2013 – 2014 la funzione di direttore sportivo o almeno di collaboratore della stessa. Gli elementi su cui si fonda l’accusa per dimostrare la suddetta qualità del Russo consistono nei riscontri contenuti anche in articoli apparsi su organi di informazione che riportano voci correnti negli ambienti sportivi locali, nonché nella presenza del Russo nello spogliatoio durante la gara Rende – Licata, che secondo la Procura non potrebbe essere messa in relazione con un incarico svolto dal Russo a favore del Dipartimento Interregionale, di cui non si è trovato riscontro con riferimento alla stagione sportiva 2013 – 2014, od ancora nella presunta ingerenza dell’ incolpato nel trasferimento di un calciatore. In sede di discussione la Procura federale ha anche sostenuto che il fatto stesso per il quale è stato deferito dimostra che il Russo operava nell’interesse della Società Rende. Il Collegio rileva in merito a tale ultima affermazione dell’accusa che la sola presenza dell’incolpato in data 22 marzo 2014 nel piazzale antistante l’Hotel Europa di Rende al momento dell’arrivo della comitiva dell’ASD Licata 1931 ed il fatto che il Russo abbia colloquiato con i calciatori Dalì e Perricone in merito alla gara che doveva svolgersi il giorno successivo non sono circostanze sufficienti a dimostrare, in mancanza di riscontri oggettivi, che egli stesse operando in qualità di collaboratore del Rende e che, in ogni caso, l’iniziativa da lui assunta nell’occasione rientrasse nel quadro di una collaborazione stabile e continuativa con detta Società. Neppure è dato rinvenire negli atti elementi che consentano di identificare il Russo quale D.S. della ASD SS Rende (nella stagione sportiva 2013 – 2014 il ruolo di direttore sportivo nell’ambito di detta Società era rivestito dal signor Michele Peluso), non essendo all’uopo indicative le notizie, o per meglio dire le voci, pubblicate su organi di informazione. Allo stesso modo non è sufficiente per poter accertare l’esistenza di un rapporto organico di collaborazione con la Società deferita o di controllo della stessa in capo al Sig. Eugenio Russo il solo fatto che, come affermato dal Sig. Francesco Sanci, tesserato per la ASD SS Rende (verbale del 23.04.14), relativamente al trasferimento di quest’ultimo dalla precedente Società di appartenenza a quella deferita, il Sig. Russo abbia messo in contatto la Società deferita con il proprio agente. Relativamente alla presenza del Sig. Eugenio Russo nell’impianto di gioco del Rende il giorno della gara in esame, circostanza pacifica e riconosciuta dallo stesso deferito, si osserva che neanche detto elemento può essere ritenuto o interpretato come decisivo per poter ritenere il deferito come collaboratore della ASD SS Rende, apparendo quanto meno dubbio che, per il particolare modo in cui è strutturato l’impianto sportivo del Rende, si possa affermare con certezza che il Russo si trovava nell’area destinata agli spogliatoi e non invece, come sostengono gli incolpati, in una zona che consente l’accesso sia agli spogliatoi, sia alla tribuna principale. In conclusione, il Tribunale ritiene che non possa essere affermata con certezza l’assoggettabilità del Russo (e conseguentemente della ASD SS Rende) alla giurisdizione degli organi di giustizia federale. Non è, quindi, consentito al collegio affrontare l’esame del merito delle contestazioni. Tuttavia, non può essere ignorata la rilevanza disciplinare, assolutamente degna di ulteriore valutazione ed approfondimento, dei fatti contestati al Russo, astrattamente idonei a configurare ipotesi di violazioni disciplinari diverse da quelle contestate nel presente procedimento. Pare a tal fine doveroso disporre la trasmissione degli atti alla Procura federale per i provvedimenti che dovessero risultare di competenza della stessa. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare dichiara non doversi procedere per carenza di giurisdizione nei confronti di Russo Eugenio. Ordina la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it