F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Ottobre 2014 (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO GUARASCIO (Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio Srl), Società COSENZA CALCIO Srl (nota n. 411/1062 pf13-14/AM/LG/pp del 21.7.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Ottobre 2014 (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO GUARASCIO (Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio Srl), Società COSENZA CALCIO Srl (nota n. 411/1062 pf13-14/AM/LG/pp del 21.7.2014). Con provvedimento del 21.07.2014 la Procura federale ha deferito a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il Sig. Eugenio Guarascio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società sportiva Cosenza Calcio Srl, per rispondere della violazione ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione al Titolo III, punti 1, lettera g), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici Lega Pro (CU FIGC n. 168/A del 07.05.2013), nonché la predetta compagine societaria, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, con riferimento alla condotta antiregolamentare imputata al medesimo Sig. Guarascio. L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota trasmessa alla Procura federale, in data 23.05.2014, mediante cui la Commissione criteri sportivi e organizzativi istituita presso la FIGC aveva riscontrato l’inadempimento perpetrato dalla Società sportiva deferita in ordine a quanto espressamente prescritto dalla richiamata disciplina domestica di settore, ovvero in relazione alla mancata partecipazione all’incontro organizzato in collaborazione dalla FIGC e dalla Lega Pro sul tema della salute e della lotta al doping (Firenze 31.03.2014). Alla riunione del 30.09.2014 i deferiti e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione delle sanzioni ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Con nota del 02.10.2104, la Procura generale dello sport presso il CONI ha comunicato alla Procura federale il diniego di qualsivoglia parere in merito alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità delle sanzioni indicate, poiché l’atto di deferimento era antecedente alla formale attivazione della medesima Procura generale dello sport presso il CONI. Di conseguenza, avuto riguardo alla fattispecie in trattazione, non può che trovare applicazione l’art. 23 CGS di vecchia formulazione. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Eugenio Guarascio e la Società Cosenza Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Eugenio Guarascio e la Società Cosenza Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Eugenio Guarascio, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 5.000,00 (euro cinquemila/00); pena base per la Società Cosenza Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 15.000,00 (euro quindicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) a carico del Sig. Eugenio Guarascio; - ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a carico della Società Cosenza Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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