F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Ottobre 2014 (345) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Presidente della Società Paganese Calcio 1926 Srl), Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl (nota n. 6453/436 pf13-14 SS/mg dell’8.5.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Ottobre 2014
(345) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Presidente della Società Paganese Calcio 1926 Srl), Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl (nota n. 6453/436 pf13-14 SS/mg dell’8.5.2014).
Con provvedimento del 08.05.2014 la Procura federale ha deferito a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il Sig. Raffaele Trapani, all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società sportiva professionistica Paganese Calcio 1926 Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 38, comma 1, NOIF, nonché la predetta compagine societaria, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, in relazione alla condotta antiregolamentare attribuita al medesimo Sig. Trapani, e, in via oggettiva, ex art. 4, comma, 2, CGS, avuto riguardo al comportamento tenuto dal Sig. Luca Fusco. L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una nota del Direttore Generale della Lega Italiana Calcio professionistico (Lega Pro), mediante cui veniva segnalato che, a seguito dell’esonero dell’allenatore della prima squadra, Sig. Agenore Maurizi, la Società sportiva Paganese Calcio 1926 Srl, aveva affidato la guida tecnica ai Sigg. Luca Fusco e Vittorio Belotti, tuttavia, essendo solo il Sig. Belotti in possesso della necessaria abilitazione tecnica richiesta in relazione alla categoria di appartenenza della Società sportiva, ma non anche il Sig. Fusco. In particolare, quest’ultimo avrebbe diretto gli allenamenti della prima squadra sin dal 29.12.2013, non soltanto privo di qualsivoglia vincolo di tesseramento con la Società sportiva campana (il tesseramento del Sig. Fusco è stato perfezionato, in qualità di collaboratore della prima squadra, solo in data 16.01.2014), ma anche in pendenza di squalifica per illecito sportivo. Di qui l’atto di deferimento in relazione al quale nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Raffaele Trapani, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società Paganese Calcio 1926 Srl, sanzione della ammenda di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 1.666,67 (euro milleseicentosessantasei/67)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Raffaele Trapani;
- ammenda di € 1.666,67 (euro milleseicentosessantasei/67) a carico della Società Paganese Calcio 1926 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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