F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Ottobre 2014 (425) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934), Società USD CAVESE 1919 già USD PRO CAVESE 1934 (nota n. 7744/737pf13-14/AM/gb del 25.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Ottobre 2014 (425) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934), Società USD CAVESE 1919 già USD PRO CAVESE 1934 (nota n. 7744/737pf13-14/AM/gb del 25.6.2014). Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, con atto del 25 giugno 2014, la Procura federale deferiva il Signor Salvatore Manna, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 (già USD Pro Cavese 1934), per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 1 del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS; preso atto che nella riunione del 2 ottobre 2014, fissata per la discussione del citato procedimento, questo Tribunale accoglieva la richiesta della Procura federale e disponeva la correzione dell’atto di deferimento del 25 giugno 2014, così che (testualmente) “dove si legge “Sig. Manna Salvatore, Presidente e Legale rappresentante della Società USD DRO’ deve leggersi ed intendersi ‘Sig. Manna Salvatore, Presidente e legale rappresentante della Soc. USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934”;constatato che questo provvedimento è stato pubblicato nel C.U. n. 8/TNF-Sez. Disc.; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso iI deposito, entro iI termine del 12 luglio 2013, ore 14,00, della copia del verbale dell’Assemblea che ha attribuito le cariche sociali, ovvero, comunicazione di conferma delle cariche sociali, nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse (punto 1. del citato CU 168/2013); rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Salvatore Manna della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00); rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. infligge al Signor Salvatore Manna I'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società USD Cavese 1919 l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).
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