F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Ottobre 2014 (443) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO ROMAGNOLI (Presidente e Legale rappresentante della Società NFC Orlandina ASD), Società NFC ORLANDINA ASD (nota n. 7822/779pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Ottobre 2014 (443) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO ROMAGNOLI (Presidente e Legale rappresentante della Società NFC Orlandina ASD), Società NFC ORLANDINA ASD (nota n. 7822/779pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014). Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, con atto del 25 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signor Massimo Romagnoli, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società NCF Orlandina ASD, per la violazione dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 2) e 4) del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; preso atto che nella riunione del 2 ottobre 2014, fissata per la discussione del citato procedimento, questo Tribunale accoglieva l’istanza di rinvio avanzata dalla Società deferita, disponendo il rinvio del procedimento a nuovo ruolo; constatato che questo provvedimento è stato pubblicato nel C.U. n.8/TNF-Sez. Disc.; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso iI deposito, entro iI termine del 12 luglio 2013, ore 14,00, della copia dello Statuto e della fidejussione (punti 2. e 4. del citato CU 168/2013); rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Massimo Romagnoli della sanzione dell'inibizione per giorni 40 (quaranta) e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00); rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue Ie richieste della Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. infligge al Signor Massimo Romagnoli, I'inibizione di giorni 40 (quaranta) e, alla Società NFC Orlandina ASD, l'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it