LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 03.10.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LICCIARDELLO/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 03.10.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
21 RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe LICCIARDELLO/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946
Con decisione del 31.03.2014 la Commissione Vertenze Economiche, in accoglimento dell'appello proposto in data 23.01.2014 dal sig. Giuseppe Licciardiello, annullava la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata nel C.U. 126 del 13.01.2014, relativa al pagamento di emolumenti ex art. 94 ter N.O.I.F., rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia. A fronte della richiesta di condanna della S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. avanzata dal calciatore Giuseppe Licciardiello per la somma di € 7.500,00 quale importo dovuto a titolo di compenso globale annuo. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr accordo economico allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia I'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. a corrispondere al sig. Giuseppe Licciardiello la somma di € 7.500,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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