LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 03.10.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 26)RICORSO DEL CALCIATORE Christopher ZANVETTORI/A.S.D.UN ION QUINTO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 03.10.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 26)RICORSO DEL CALCIATORE Christopher ZANVETTORI/A.S.D.UN ION QUINTO Con decisione del 24/7/2014 la Commissione Accordi Economici dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal sig. Christian ZANVETTORI nei confronti della Società A.S.D.UNION QUINTO per omessa allegazione dell'attestazione del versamento tassa reclamo di €.100,00. Con comunicazione ufficiale dell'8/08/2014 l'Ufficio Amministrazione L.N.D. viceversa attestava il regolare pagamento della suddetta tassa reclamo, avvenuto regolarmente il 24/2/2014. Deve, pertanto,essere Revocata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nel merito la domanda del ricorrente e fondata risultando depositato l’accordo economico concluso con la Società A.S.D.UNION QUINTO, del quale da un compenso di complessivi €.2.000,00 risulta esclusivamente il versamento di €.500,00. Non risulta at contrario, alcuna prova del pagamento della rimanente somma. II credito vantato risulta accertato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.UNION QUINTO al pagamento in favore del sig. Christopher ZANVETTORI della somma di €.1.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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