LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 03.10.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo RICCOBONO/A.S.D.LICATA 1931
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 03.10.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo RICCOBONO/A.S.D.LICATA 1931
Con decisione del 31.03.2014 la Commissione Vertenze Economiche, in accoglimento dell'appello proposto in data 23.01.2014 dal sig. Vincenzo Riccobono, annullava la decisione della Commissione Accordi Economici,pubblicata sul C.U. 126 del 13.01.2014, relativa al pagamento di emolumenti ex art. 94 ter N.O.I.F., rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia. A fronte della richiesta di condanna della A.S.D. Licata 1931 avanzata dal calciatore Vincenzo Riccobono per la somma di € 9.400,00, quale saldo dell'importo dovuto a titolo di compenso globale annuo. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr accordo economico allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando A.S.D. Licata 1931 a corrispondere al sig. Vincenzo Riccobono la somma di € 9.400,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. . Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.