LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.58 del 06 Ottobre 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.58 del 06 Ottobre 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata sostenitori
delle Società Fiorentina, Genoa, Juventus, Lazio e Napoli hanno, in violazione della normativa
di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel
proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.