LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.65 del 21 Ottobre 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.65 del 21 Ottobre 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Hellas Verona – soc. Milan del 19 ottobre 2014 nella quale, tra l’altro, si attesta che, al 30° ed al 41° nel primo tempo, circa 3.000 sostenitori della società scaligera, collocati nel settore dello stadio denominato “Curva Sud” occupato complessivamente da circa 5.000 persone, avevano indirizzato al calciatore Muntari, ogniqualvolta entrava in possesso del pallone, il coro “uh, uh, uh” distintamente percepito in altri settori dello stadio;ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento espressivo di discriminazione per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione” e “percettibilità”;
considerato che la soc. Hellas Verona deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per tale deprecabile comportamento dei propri sostenitori e che per identica violazione era stata disposta la sospensione condizionale dell’esecuzione relativa sanzione (CU 104 del 14 gennaio 2014), con provvedimento confermato dalla Corte (CU 186 del 24 gennaio 2014); visti gli artt. 11, nn 1 e 3, 18, comma 1 lett. e) e 16, n. 2bis CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la soc. Hellas Verona con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, disponendo la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione inflitta con CU 104 del 14 gennaio 2014.