LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.65 del 21 Ottobre 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.65 del 21 Ottobre 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata sostenitori delle Società Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Milan, Napoli, Palermo, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.