LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 24.10.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 20)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BEDINI/S.C.VALLEE D’AOSTE S.S.D.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 24.10.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 20)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BEDINI/S.C.VALLEE D'AOSTE S.S.D. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/08/2014 il sig. Matteo BEDINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.2.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.500,00 La Società in data 3/10/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni al ricorso, violando pero quanto previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D. (le controdeduzioni da parte della Società vanno inoltrate tramite Racc.A.R. entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del reclamo) Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. al pagamento in favore del sig.Matteo BEDINI della somma di €.2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it