LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 24.10.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe FELLA/S.S.D.CALCIO CITTA’ DI BRINDISI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 24.10.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe FELLA/S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/07/2014 il sig. Giuseppe FELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate
per €.10.950,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.050,00 La Società in data 7/10/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni via fax, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dal Regolamento L.N.D.. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI al pagamento in favore del sig. Giuseppe FELLA della somma di €.4.050,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail
all'indirizzo: cae@1nd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre30 giorni(trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.0.I.F.
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