F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 04 Novembre 2014 (454) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAURO GALLI (già Amministratore unico e Vicepresidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl), GIORGIO BONARDI (già Presidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl), AQUILINO DI TORA (all’epoca dei fatti, socio unico, già Presidente della Società Real Rimini Siti FC Srl SD), PAOLO CROATTI (già Presidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl) PASQUALE OREFICE (già Vicepresidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl), GIOVANNI SPINELLI (già Amministratore unico e Vicepresidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl), Società RICCIONE CALCIO 1929 SSD Srl e REAL RIMINI SITI FC Srl SD – (nota n. 7878/226 pf12-13 AM/Seg. del 30.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 04 Novembre 2014 (454) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAURO GALLI (già Amministratore unico e Vicepresidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl), GIORGIO BONARDI (già Presidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl), AQUILINO DI TORA (all’epoca dei fatti, socio unico, già Presidente della Società Real Rimini Siti FC Srl SD), PAOLO CROATTI (già Presidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl) PASQUALE OREFICE (già Vicepresidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl), GIOVANNI SPINELLI (già Amministratore unico e Vicepresidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl), Società RICCIONE CALCIO 1929 SSD Srl e REAL RIMINI SITI FC Srl SD - (nota n. 7878/226 pf12-13 AM/Seg. del 30.6.2014). Il deferimento Con atto del 30 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale, ora Tribunale Federale Nazionale - sezione Disciplinare, i Signori: 1) Lauro Galli, già amministratore unico e vicepresidente dal 12 luglio 2012 al 1° settembre 2012 della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, per avere, in qualità di cedente delle quote sociali, dichiarato in sede di atto del 12 luglio 2012 di trasferimento delle stesse al Sig. Paolo Croatti, l'avvenuta rinunzia al diritto di prelazione da parte dei soci di minoranza "come da dichiarazione agli atti della Società", circostanza che lo stesso non è poi stato in grado di dimostrare, condotta specificatamente descritta nella parte motiva; 2) Giorgio Bonardi, già Presidente dal 12 luglio 2012 al 21 agosto 2012 della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 37 delle NOIF, per aver effettuato alla LND una dichiarazione non suffragata dalle risultanze documentali, in occasione della comunicazione delle proprie dimissioni, il 21 agosto 2012, nella quale ha indicato come amministratore unico della Società il Sig. Paolo Croatti, che non ha mai rivestito tale carica e che, a tale data, non era neppure socio della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl, avendo ceduto il 10 agosto 2012 le proprie quote alla Società Virginia Yachts Sas di Orefice Pasquale & C., condotta specificatamente descritta nella parte motiva; 3) Aquilino Di Tora, socio unico all'epoca dei fatti e sino ad oggi, già Presidente e delegato alla firma della Società Real Rimini Siti FC Srl S.O., dal 5 luglio 2012 al 18 ottobre 2012, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'elusione dell'art. 49, comma 1, lettera c) del Regolamento della LND, per avere svolto un ruolo rilevante nelle vicende del Riccione Calcio 1929 S.S.O. a r.l., senza assumere né quote sociali, né cariche sociali essendo tesserato per altra Società, e, in particolare tra l'altro, per aver agito nelle trattative per la cessione delle quote quale rappresentante del Sig. Pasquale Orefice per aver discusso e contrattato in più circostanze con i Sig.ri Galli e Bonaroi le cariche e gli assetti sociali della Società Riccione Calcio 1929 SSD a r.l. senza averne titolo alcuno, condotte specificatamente descritte nella parte motiva; 4) Paolo Croatti, già Presidente dal 10 settembre 2012 all'11 gennaio 2013, della Società Riccione Calcio 1929 S.S.O. a r.l. per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, commi 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, in relazione in relazione all'art. 37 delle NOIF, a) per aver effettuato alla LND una dichiarazione non suffragata dalle risultanze documentali, in occasione della comunicazione del 27 luglio 2012, nella quale si è qualificato come amministratore unico della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl, non avendo mai rivestito tale ruolo, essendo, invece, a tale data socio di maggioranza della stessa Società, condotta specificatamente descritta nella parte motiva; b) per avere, in qualità di cedente delle quote sociali, dichiarato in sede di atto di trasferimento del 10 agosto 2012 l'avvenuta rinunzia al diritto di prelazione da parte dei soci di minoranza "come da dichiarazione agli atti della Società", circostanza che lo non è poi stato in grado di dimostrare, condotta specificatamente descritta nella parte motiva; c) per non aver trasmesso alla LND la deliberazione della Assemblea dei Soci del 30 agosto 2012, dalla quale sarebbe risultata la propria legittimazione nella carica sociale, di cui fatto non ha fatto alcun riferimento nelle audizioni rese alla Procura federale, condotta specificatamente descritta nella parte motiva; 5) Pasquale Orefice, già Vice Presidente dal 10 settembre 2012 all’11 gennaio 2013 della Società Riccione Calcio 1929 S.S.O. Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, a) in relazione all'art. 37 delle NOIF, per non aver trasmesso il 10 settembre 2012 nella comunicazione formale alla LND il verbale dell'Assemblea dei soci in pari data (del quale non vi è peraltro alcuna annotazione nella visura camerale storica della Società e di cui fatto non ha fatto alcun riferimento nelle audizioni rese alla Procura federale), il cui contenuto non coincide peraltro con quello della comunicazione inviata alla LND e i cui esiti sono in evidente contraddizione con le azioni da lui intraprese, in rappresentanza della propria Società Virginia Yachts Sas di Orefice Pasquale & C. per la revoca del Sig. Lauro Galli dalla carica di amministratore unico e per la nomina in tale carica dello stesso Sig. Giovanni Spinelli, condotte specificatamente descritte nella parte motiva; b) in relazione all'art. 49, comma 1, lettera c) del Regolamento della LND per essersi avvalso ed aver consentito al Sig. Aquilino Di Tora di svolgere un ruolo rilevante nelle vicende del Riccione Calcio 1929 S.S.O. a r.l., essendo tesserato per altra Società, e, in particolare tra l'altro, di agire nelle trattative per la cessione delle quote quale suo rappresentante, di discutere in più circostanze con i Sig.ri Galli e Bonardi le cariche e gli assetti sociali della Società Riccione Calcio 1929 SSD a r.l. senza averne titolo alcuno condotte specificatamente descritte nella parte motiva; 6) Giovanni Spinelli, già amministratore unico e legale rappresentante della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl dal 1 gennaio 2013 al termine della stagione sportiva 2012/13, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione in relazione all'art. 37 delle NOIF, per aver trasmesso alla LND il 13 febbraio 2013 documentazione relativa alla Società Riccione Calcio 1929 SSD a r.l., che includeva, per la prima volta, il verbale della assemblea ordinaria della Società del 30 agosto 2012, di cui non vi è cenno nella visura camerale storica della Società, e i cui contenuti sono in evidente contraddizione con il verbale della assemblea de Soci del 29 dicembre 2012, cui ha partecipato di persona, e nella quale è stato nominato amministratore unico della Società, condotte descritte nella parte motiva; e le Società: 7) Riccione Calcio 1929 SSD a r.l. per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per le violazioni ascritte al Sig. Giorgio Bonardi, al Sig. Paolo Croatti e al Sig. Giovanni Spinelli, legali rappresentanti, nonché ai propri tesserati Sig. Lauro Galli, vicepresidente dal 12 luglio 2012 al 1 settembre 2012 e Sig. Pasquale Orefice, vicepresidente dal 1 settembre 2012 all'11 gennaio 2013; 8) Real Rimini Siti FC Srl S.D. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, dei CGS, per le violazioni ascritte al Sig. Aquilino Di Tora, presidente e legale rappresentante della Società nei confronti della FIGC dal 5 luglio 2012 al 18 ottobre 2012. Il dibattimento Preliminarmente, il Collegio rilevata la non corretta notifica dell’avviso di convocazione al Sig. Bonardi Giorgio, disponeva lo stralcio della relativa posizione. Riguardo alle altre posizioni, nei termini assegnati nell’atto di convocazione, nessuno degli incolpati faceva pervenire scritti e/o memorie difensive, né erano presenti alla seduta fissata. Nella seduta del 30.10.2014, il rappresentante della Procura federale, ritenuta la responsabilità degli incolpati in ordine alle violazioni ascritte, formulava le seguenti richieste: 1) per il Sig. Lauro Galli, mesi 6 (sei) di inibizione; 2) per il Sig. Aquilino Di Tora, anni 3 (tre) di inibizione; 3) per il Sig. Paolo Croatti, anni 1 (uno) di inibizione; 4) per il Sig. Pasquale Orefice, anni 3 (tre) di inibizione; 5) per il Sig. Giovanni Spinelli, anni 1 (uno) di inibizione; 6) per la Società Riccione Calcio 1929 S.S..D. a r.l., € 10.000,00 (euro diecimila/00) di ammenda; 7) per la Società Real Rimini Siti FC Srl S. € 3.000,00 (euro tremila/00) di ammenda; I motivi della decisione.Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, va accolto nei termini e con la graduazione di responsabilità, come di seguito precisati. Il procedimento in oggetto, trae origine da alcune notizie di stampa apparse su vari quotidiani e riferiti alla gara di serie D (gir. D) San Miniato Tuttocuoio – Riccione Calcio 1929 in programma domenica 2 settembre 2012 e non disputata per la presenza contemporanea di due squadre di Riccione che sostenevano entrambe di essere legittimate a giocare l’incontro. Nell’ambito della conseguente attività di indagine sono emerse numerose condotte rilevanti ai fini disciplinari da parte dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda. Di particolare rilevanza disciplinare appare la condotta posta in essere dai sigg. Aquilino Di Tora e Pasquale Orefice, il primo Presidente della soc. Real Rimini Siti FC Srl S.D. ed il secondo vice Presidente della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl all’epoca dei fatti. Dalle indagini espletate, infatti, è risultato che il Di Tora, in violazione dell’art. 49 comma 1 lett. c) del Regolamento LND il quale prevede che ”Ai Dirigenti ed ai collaboratori nella gestione sportiva tesserati per Società associate nella Lega, nonché a coloro che svolgono attività retribuita a qualunque titolo presso di esse, è vietato assumere qualsiasi carica in altre Società della Lega stessa”, svolgeva un ruolo rilevante nell’ambito della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl, anticipando somme rilevanti necessarie all’iscrizione al campionato, discutendo e concordando con gli amministratori della Società le cariche e gli assetti societari. In atti veniva acquisito anche un preliminare non registrato di cessione di quote della Società tra il Di Tora e l’Orefice in cui quest’ultimo si impegnava a cedere al primo il 50% del 75% delle quote in suo possesso della Società Riccione Calcio 1929 SSD Srl impegnandosi a partecipare alle spese fino a tutto il 30 giugno 2013. Il Sig. Pasquale Orefice, oltre ad avvalersi dell’opera del Di Tora pur conoscendo che fosse dirigente di altra Società, consentiva allo stesso di svolgere un ruolo rilevante all’interno della gestione della Società Riccione, consentendogli di agire nelle trattative per la cessione delle quote quale suo rappresentante. Dalle indagini svolte, inoltre, è emerso che l’Orefice ometteva di trasmettere alla LND il verbale di assemblea dei soci del 30 agosto 2012, il cui contenuto, peraltro, non coincideva con la nota inviata alla LND in pari data nella quale non si faceva cenno alcuno alle deliberazioni assembleari, in palese contraddizione con le successive azioni intraprese per la rimozione di Lauro Galli dalla carica di amministratore. A ciò si aggiunga che sia l’Orefice che il Sig. Paolo Croatti omettevano qualsiasi riferimento alla deliberazione assembleare del 30.08.2012 anche in sede di audizione resa alla Procura federale, né risultava che tale deliberazione assembleare (che ricordiamo conteneva importanti variazioni societarie) veniva comunicata ed annotata presso la Camera di Commercio. Non di poco conto e sicuramente contrarie ai principi di correttezza, lealtà e probità previste dall’art. 1 CGS, appaiono le violazioni disciplinari da parte del Sig. Paolo Croatti. Quest’ultimo, oltre ad aver omesso la trasmissione del verbale assembleare del 30.08.2012 e a non averne fatto menzione in sede di audizione, ha effettuato una dichiarazione alla LND non suffragata dalle risultanze documentali. Con la comunicazione del 27.07.2012, infatti lo stesso, si qualificava amministratore unico della Società Riccione Calcio 1929 SSD, pur non avendo mai rivestito tale ruolo ed essendo a tale data socio di maggioranza della stessa Società. Inoltre, sempre il Croatti, in qualità di cedente delle quote sociali, dichiarava in sede di cessione del 1 agosto 2012, l’avvenuta rinunzia al diritto di prelazione da parte dei soci di minoranza “come da dichiarazione agli atti”, circostanza che lo stesso non era stato in grado di dimostrare. Quanto alla condotte poste in essere da Spinelli Giovanni e Lauro Galli, seppur meno gravi rispetto alle altre violazioni, anch’esse palesano violazioni dei principi stabiliti dall’art. 1 CGS Quanto al primo, già amministratore unico e legale rappresentante della Società Riccione Calcio 1929 SSD dall’11.01.2013 al termine della stagione sportiva 2012-2013, oltre ad omettere qualsiasi riferimento alla deliberazione societaria del 30.08.2012, trasmetteva detto atto solo successivamente evidenziando, i contenuti, palesi contraddizioni con il verbale di assemblea dei soci del 29.12.2012, cui era presente di persona e in cui veniva nominato amministratore unico della Società. Riguardo alla condotta del Galli, invece, così come accertato per il Croatti, in sede di atto del 12 luglio 2012 di trasferimento delle quote, questi dichiarava l'avvenuta rinunzia al diritto di prelazione da parte dei soci di minoranza "come da dichiarazione agli atti della Società", circostanza questa che non risulta assolutamente agli atti e che comunque l’incolpato non è stato in grado di dimostrare. Delle violazioni ascritte ai propri tesserati, sono chiamate a rispondere anche la Società Riccione Calcio 1929 SSD a r.l. per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, e la Società Real Rimini Siti FC Srl S.D. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, dei CGS, e alle stesse si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 CGS come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare in accoglimento del proposto deferimento, infligge ai Signori: Aquilino Di Tora, l’inibizione per anni 3 (tre); Pasquale Orefice, l’inibizione per anni 3 (tre); Paolo Croatti, l’inibizione per anni 1 (uno); Giovanni Spinelli, l’inibizione per mesi 6 (sei); Lauro Galli, l’inibizione per mesi 6 (sei). Infligge, altresì, alla Società Riccione Calcio 1929 S.S.D. a r.l. l’ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e alla Società Real Rimini Siti FC Srl S. l’ammenda di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);
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