F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 01 Agosto 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 03 Novembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO; – AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. GORAN PANDEV, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15, C.G.S. – NOTA N. 3524/11 PF12-13/SP/BLP DEL 10.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 01 Agosto 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 03 Novembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO; - AMMENDA DI € 10.000,00 AL CALC. GORAN PANDEV, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15, C.G.S. - NOTA N. 3524/11 PF12-13/SP/BLP DEL 10.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013) Premesso il Procuratore della Procura Federale ha contestato al calciatore Goran Pandev, tesserato in favore della Società Napoli S.p.A. la violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15, C.G.S. per il mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo arbitrale pronunciato dalla Camera arbitrale presso la Commissione agenti di calciatori F.I.G.C. in data 2 febbraio 2012, nell’ambito della procedura arbitrale n. 1 Stagione Sportiva 2011/2012, contestando altresì la responsabilità oggettiva alla predetta società; - considerato che la Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito di deferimento del Procuratore della Procura Federale per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S., ha inflitto due ordini di sanzioni: a) alla Società Napoli S.p.A. l’ammenda di € 10.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio tesserato; b) ammenda di € 10.000,00 al calciatore Goran Pandev; - rilevato che la suddetta Società ed il calciatore hanno spiegato ricorso innanzi a questa Corte federale avverso la decisione con la quale la Commissione nazionale di disciplina ha irrogato le suindicate sanzioni ritenendola illegittima sotto numerosi profili ed in particolare per vizi propri del lodo che, nel frattempo, veniva impugnato per nullità dinanzi alla Corte d’Appello di Roma; - ricordato che la questione contenziosa è stata esaminata da questa Corte che, con provvedimento dell’8 marzo 2013, ha rinviato a nuovo ruolo la trattazione della procedura contenziosa; - accertato che con sentenza 11 giugno 2013, pubblicata il 16 gennaio 2014, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale che ha deciso il contenzioso tra il procuratore Signor Sabatino Durante ed il calciatore Goran Pandev; - verificato che è decorso il termine semestrale utile di cui all’art. 327 c.p.c. senza che sia stato proposto gravame nei confronti della suindicata sentenza della Corte d’Appello di Roma sulla quale, dunque, si è formato il giudicato; - ritenuto pertanto che l’efficacia ex tunc dell’annullamento giudiziale del lodo fa venir meno le contestate violazioni nei confronti del calciatore e della società che costituiscono il presupposto della decisione della Commissione nazionale di disciplina qui gravata; - valutato, pertanto, di poter accogliere il ricorso proposto annullando entrambe le decisioni inflitte. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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