F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 338/CGF del 27 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 09 Ottobre 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S.AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 50.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTE SEGUITO GARA MILAN/INTERNAZIONALE DEL 4.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 338/CGF del 27 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 09 Ottobre 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S.AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTE SEGUITO GARA MILAN/INTERNAZIONALE DEL 4.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014) Con decisione del 7 maggio 2014, Com. Uff. n. 185, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 4 maggio 2014 tra la società A. C. Milan. e la società F.C. Internazionale valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A, irrogava all’Internazionale la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 e dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde Curva Nord “ privo di spettatori. per avere suoi sostenitori, al 1°, 4°, 18°, 26° e 33° del primo tempo “ indirizzato al calciatore Mario Balotelli delle grida e dei cori (buuh), inequivocabilmente espressivi di discriminazione per motivi di razza “, nonché per avere “ al 39° del primo tempo, intonato il coro Napoli m. Napoli colera, sei la vergogna dell’Italia intera, tipicamente espressivo di discriminazione per motivi territoriali”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Internazionale, la quale con ampia motivazione sosteneva, in primo luogo, che le espressione indirizzate al giocatore del Milan Mario Balotelli erano state di intensità e durata tali da non essere state percepite dalle altre zone dello stadio, al punto che solo due dei tre collaboratori della Procura Federale le avevano raccolte, mentre il coro di cui in premessa, rivolto a Napoli ed ai napoletani non sarebbe in realtà espressione discriminatoria, ma manifestazione di protesta contro la normativa federale che vieta ai tifosi di assistere alle gare, per cui nel comportamento di questi ultimi difetterebbe l’elemento soggettivo dell’illecito, vale a dire il dolo. In relazione alla prima contestazione la Corte, con ordinanza istruttoria del 9 maggio 2014, disponeva accertamenti ulteriori al fine di verificare la circostanza secondo la quale il collaboratore della Procura Federale Rossano Serenella non aveva udito i cori intonati nei confronti del Balotelli in nessuno dei cinque episodi refertati, mentre in ordine alla seconda sanzione venivano richiesti elementi di maggiore dettaglio circa il settore occupato nelle gare casalinghe dai soggetti cui viene ascritta la condotta in addebito. I compiuti accertamenti da un lato confermavano che la collaboratrice della Procura Federale Rossano non aveva udito in nessuna occasione le espressioni indirizzate al calciatore del Milan Balotelli, dall’altro precisavano che la società ospitante A.C. Milan aveva destinato ai tifosi della squadra ospite l’intero secondo anello verde dello stadio, settore occupato nelle partite casalinghe della società F.C. Internazionale dai titolari della tessera ” Siamo noi “. Tali essendo i fatti di causa la Corte ritiene il reclamo meritevole di accoglimento, anche se per ragioni non del tutto coincidenti con quelle esposte dalla ricorrente. Se infatti si è accertato che le espressioni indirizzate al calciatore del Milan Balotelli sono state effettivamente tali, per durata ed intensità, da non essere state neppure percepite da uno dei collaboratori della Procura Federale che si trovava all’interno del recinto di giuoco anche a questo scopo, per cui può pacificamente ritenersi che nel caso di specie difetti, come sostenuto nelle doglianze difensive, l’elemento della percettibilità dell’offesa e , quindi, della sua rilevanza a fini sanzionatori, discorso diverso, e più articolato, deve essere fatto quanto alle espressioni di discriminazione territoriale. Sul punto, infatti, va in primo luogo precisato che l’argomento della mancanza di dolo è inconferente, in quanto il dolo è elemento soggettivo del reato, e non dell’illecito disciplinare di cui in questa sede si discute, nel quale la volontà di conseguire l’evento che viene qualificata come elemento psicologico del reato può tranquillamente mancare risultando punibili, sul piano amministrativo e non penale, anche comportamenti solo colposi ed in qualche caso neppure tali. Quanto, poi, all’interrogativo circa la diversa valenza delle espressioni offensive purtroppo frequenti negli stadi, di cui il ricorso si lamenta, anche a voler seguire il ragionamento difensivo secondo il quale le parole in questione vengono simbolicamente adoperate non in senso discriminatorio, ma per manifestare dissenso nei confronti della normativa federale, il meno che si può osservare è che tali espressioni sono il frutto di scelte che non possono assolutamente trovare cittadinanza nell’ambito di manifestazioni sportive che per definizione dovrebbero essere ispirate al rispetto dell’altro da sé. Coglie, invece, nel segno il reclamo, nella parte in cui lamenta la problematica applicazione della norma sanzionatoria. Essa, infatti, prevede la chiusura di quel settore dello stadio dal quale sono stati originati i cori di discriminazione territoriale, ma appare in concreto di difficile applicazione allorché, come è nel caso di specie, la sanzione colpisca una società per una gara giocata in trasferta. Nel caso di specie, infatti, non è possibile individuare il settore da sottoporre a chiusura perché nelle partite fuori casa nel settore riservato agli ospiti confluiscono tifosi che occupano, nelle gare casalinghe, i più diversi settori dello stadio. Né è possibile ipotizzare un diverso tipo di sanzione, poiché in questi casi è prevista solo la chiusura totale dello stadio, all’evidenza misura assolutamente sproporzionata alla gravità dei fatti contestati. Per le suesposte ragioni anche la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “ secondo anello verde Curva Nord “ privo di spettatori deve essere annullata. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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