F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CSA del 19 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 12 Ottobre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERLIZZI CHRISTIAN SEGUITO GARA TRAPANI/VICENZA DEL 7.9.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 17 del 08.09.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CSA del 19 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 12 Ottobre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERLIZZI CHRISTIAN SEGUITO GARA TRAPANI/VICENZA DEL 7.9.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 17 del 08.09.2014) Con decisione pubblicata sul Com. Uff n. 17 dell’8 settembre 2014, in relazione alla gara Trapani/Vicenza del 7 settembre 2014 valevole quale 2° giornata di andata del campionato di serie B 2014/2015, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto la sanzione della squalifica per 5 giornate al calciatore sig. Christian Terlizzi per avere, al 12° minuto del secondo tempo, “con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria; per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione , rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose assumendo nel contempo un atteggiamento intimidatorio”. Avverso detta decisione la società Trapani Calcio S.r.l. ha proposto tempestivo appello deducendo la eccessiva gravosità della sanzione comminata tenendo presente che la condotta del Sig. Terlizzi nei confronti del giocatore della squadra avversaria non integrerebbe i requisiti della condotta violenta ma solo scorretta ed antisportiva e le espressioni rivolte dallo stesso calciatore nei confronti dell’arbitro sarebbero “meramente irriguardose e non già ingiuriose o, peggio ancora, intimidatorie”. La società appellante ha concluso il reclamo chiedendo la riduzione della squalifica a 2 giornate o alla diversa misura ritenuta di giustizia. Il ricorso è stato discusso alla seduta del 19.9.2014. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati. Va in primo luogo evidenziato come la condotta tenuta dal Terlizzi nei confronti dell’avversario non può essere ritenuta una condotta non violenta in quanto, come rilevato in più casi da questa Corte, ciò che rileva è l’intenzionalità del gesto e la potenzialità dannosa dell’atto. Quanto alla intenzionalità va rilevato che dal referto dell’arbitro risulta che il fallo è stato commesso, sia pure a gioco in svolgimento ma con pallone “a distanza di giuoco”. Il fatto poi, che il fallo è consistito in una “manata al volto” rende evidente la potenzialità dannosa dell’atto cha avrebbe potuto, oggettivamente avere conseguenze pregiudizievoli per l’integrità fisica dell’avversario. Non può essere condivisa neppure la tesi difensiva volta a ridimensionare la gravità della reazione del Terlizzi nei confronti dell’arbitro. Secondo la difesa il Terlizzi si sarebbe limitato” a una manifestazione di protesta” finalizzata solo a esternare “magari in maniera un po’ colorita” il disappunto. Il Collegio, invece, ritiene che le espressioni usate e la circostanza che il Terlizzi abbia toccato con due dita il petto dell’Arbitro con tono aggressivo, integra certamente la fattispecie dell’art. 19, comma 4, lettera a) C.G.S. che sanziona la condotta ingiuriosa o anche solo irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Non può neppure essere accolta la richiesta di parte ricorrente che ha invocato l’intento della continuazione in quanto nella fattispecie si tratta di due azioni distinte non collegate dal medesimo disegno violativo delle norme vigenti. Tuttavia il Collegio ritiene di valutare come attenuanti le circostanze dedotte in ricorso alcune delle quali trovano conferma nel referto dell’arbitro. In primo luogo il fatto che nessun pregiudizio fisico ha subito il giocatore avversario che ha subito proseguito a giocare. In secondo luogo il fatto che il Terlizzi dopo la prima reazione suddescritta, si è allontanato dal campo senza ulteriori proteste accompagnato dal proprio capitano. Va anche tenuto conto che non risultano precedenti in capo al tesserato. Tutto ciò premesso, tenendo presente anche l’entità complessiva delle sanzioni inflitte il Collegio ritiene equo ridurre a 4 le giornate di squalifica con restituzione della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Trapani Calcio di Trapani riduce la squalifica inflitta al calciatore Terlizzi Christian a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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