F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CSA del 19 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 12 Ottobre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPUTO FRANCESCO SEGUITO GARA BARI/PERUGIA DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 17 del 08.09.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CSA del 19 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 12 Ottobre 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPUTO FRANCESCO SEGUITO GARA BARI/PERUGIA DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 17 del 08.09.2014)
Con ricorso ritualmente proposto il F.C. Bari 1906 S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 17 dell’8.9.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie B ha inflitto al calciatore Caputo Francesco, seguito gara Bari/Perugia del 7.9.2014, la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 9° del secondo tempo, colpito volontariamente al volto un calciatore della squadra avversaria”, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. Con i motivi scritti il ricorrente, pur non negando, in radice, il disvalore, sotto il profilo disciplinare, della condotta contestata al tesserato, ritiene che questa debba essere ricondotta in un più preciso alveo qualificatorio e di conseguenza sanzionatorio. A supporto dell'assunto difensivo esplicitato ha sottolineato che il Quarto Ufficiale, nel suo referto, aveva richiamato l'attenzione dell'Arbitro per segnalare che il Caputo “aveva colpito un avversario con una gomitata al volto con il pallone a distanza di gioco”, omettendo ogni sua valutazione tesa a connotare la condotta quale espressione di intenzionalità violenta. Per contro il Giudice Sportivo, in difformità alla segnalazione del Quarto Ufficiale, aveva sanzionato il Caputo affermando che il medesimo “colpiva volontariamente...”, così connotando la condotta quale espressione di intenzionalità violenta. Ha, pertanto, ricostruito l'episodio precisando che il Caputo, che si trovava in una situazione statica in attesa che il portiere del Bari effettuasse un rinvio della sfera, si era mosso con corsa orizzontale e lievemente obliqua diagonale in direzione del presumibile punto di caduta della sfera e per entrarne in possesso tentava di frapporre il proprio corpo tra quello dell'avversario ed il pallone. In tal frangente si era verificato il contatto tra i corpi, dapprima tra l'avambraccio sinistro, proteso in avanti del calciatore del Perugia con la clavicola e/o collo del Caputo, di poi, in virtù di un naturale cinetismo tra l'avambraccio di quest'ultimo ed il volto dell'avversario lievemente piegatoin avanti. In conseguenza del contatto il calciatore avversario, ferito al labbro, cadeva a terra ed altrettanto il Caputo in condizioni di precario equilibrio. Fatta questa premessa il ricorrente, alla luce della complessiva dinamica dell'azione, ha eccepito che quanto contestato al Caputo possa essere idoneo a rubricare la condotta nell'alveo di cui all'art. 19, comma 4 lett. b), C.G.S. difettando, sotto il profilo soggettivo la manifestazione chiara ed inequivocabile di intenzionalità violenta, e sotto quello oggettivo anche considerando la riconducibilità dell'atto nell'ambito del normale svolgimento del gioco al fine di contendere all'avversario il possesso della palla. Ha, pertanto, rilevato il ricorrente che, al più, l'unico addebito imputabile al Caputo poteva risiedere nel fatto di avere posto in essere un comportamento meramente negligente e/o imprudente, od al limite di avere usato una eccessiva vigoria in un contrasto di gioco, qualificabile come condotta antisportiva ovvero quale condotta gravemente antisportiva sanzionabile ex art. 19, comma
4° lett. a), C.G.S. nel minimo edittale con una squalifica per 2 giornate. Ha corroborato questo assunto invocando la Regola n. 12 del Regolamento di Giuoco. Nel caso di specie ad avviso del ricorrente non sussisterebbero e, comunque, non comprovati, i requisiti costitutivi della condotta violenta (univoca volontà di colpire l'avversario, disinteressandosi
dello stesso ed al fine di arrecargli danno) e nell'assenza di ogni giustificazione atletica ed agonistica (senza possibilità, ad esempio, di colpire od entrare in possesso del pallone). Sotto tale profilo, richiamando precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale (v. Com. Uff. n. 155/CGF del 1.2.2012 – Com. Uff. n. 28/CGF del 2.8.2013) ha concluso, in via principale, richiedendo la riduzione della sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara ed, in subordine, riducendo la squalifica a due giornate effettive di gara; in ulteriore subordine, riducendola sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara commutando la terza in ammenda in misura di giustizia. Alla seduta del 19.9.2014, fissata davanti a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale – I Sezione – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Rileva preliminarmente questa Corte di avere chiesto chiarimenti al Direttore di Gara al fine di sapere se egli avesse percepito direttamente l'episodio poi sanzionato in prime cure avendosi la risposta che lo stesso gli era stato segnalato dal Quarto Ufficiale adducendo che “il numero 18 del Bari (Caputo) aveva colpito un avversario con una gomitata a volto con il pallone a distanza di gioco” senza connotazione di violenza volontaria. Ritiene, all'uopo, questa Corte che il Caputo, pur con l'esclusivo intento di contendere all'avversario il pallone, rilanciato dal portiere del Bari, abbia posto in essere una condotta gravemente antisportiva ai sensi dell'art. 19, comma 4 – lett. a), C.G.S.. Ne consegue, quindi, che la sanzione irrogata in prime cure non può ritenersi congrua.
Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 di Bari riduce la squalifica inflitta al calciatore Caputo Francesco a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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