F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 26 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 12 Ottobre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. THIAM MAME BABA SEGUITO GARA VARESE/VIRTUS LANCIANO DEL 13.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 20 del 16.09.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 26 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 12 Ottobre 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. THIAM MAME BABA SEGUITO GARA VARESE/VIRTUS LANCIANO DEL 13.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 20 del 16.09.2014)
La S.S. Virtus Lanciano, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B e pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 16 settembre 2014, con la quale è stata inflitta la squalifica per 3 giornate al calciatore Thiam Mame Baba, in relazione alla gara Varese/Virtus Lanciano del 13 settembre 2014., Questi di seguito, in sintesi, descritti i fatti di rilievo nel presente procedimento. In data 13 settembre 2014 si disputava la gara Varese/Virtus Lanciano, valevole quale 3^ giornata di andata del campionato di serie B stagione 2014/2015, conclusasi con il risultato di 1 – 1. Nel referto ufficiale del direttore di gara, alla voce calciatori espulsi, è indicato il sig. Hiam Mame Baba, n. 9 del Virtus Lanciano, espulso «per aver colpito un avversario con un calcio violento a gioco fermo, senza conseguenze». Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha, quindi, sanzionato Thiam Mame Baba «per avere, al 28° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito violentemente un avversario con un calcio». Avverso la suddetta decisione propone, come detto, reclamo la S.S. Virtus Lanciano. Lamenta, anzitutto, la società reclamante, l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitte al proprio suddetto calciatore, ritenendo che «dalla dinamica dell’episodio descritta nei rapporti di gara» sia possibile evincere «come il gesto del Thiam sia stato meramente istintivo e privo di qualunque intento lesivo dell’altrui incolumità, così come confermato, del resto, dall’assenza del benché minimo pregiudizio del collega avversario». Evidenzia, a tal riguardo, la reclamante come il calciatore colpito abbia potuto regolarmente proseguire la gara, senza neppure necessità di intervento da parte dei sanitari. Sotto questo profilo, la società reclamante ritiene che il fatto non possa qualificarsi come violento ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., «essendo piuttosto riscontrabile la meno
compromettente ipotesi della condotta scorretta e/od antisportiva di cui alla lettera a) della citata disposizione, per la quale è da reputarsi congrua una sanzione non superiore a due giornate», anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia. Peraltro, aggiunge la reclamante Virtus Lanciano, occorre anche considerare «l’innegabile
sussistenza di ulteriori significative diminuenti, quali lo stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente e, soprattutto, l’assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso calciatore, circostanze, queste, che sono state radicalmente ignorate dal Giudice Sportivo nella appellata pronuncia».Conclude, pertanto, la S.S. Virtus Lanciano chiedendo l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, la riduzione della squalifica irrigata al calciatore Thiam Mame Babe da tre a due giornate di gara. All’esito della camera di consiglio svoltasi nella seduta del 26 settembre 2014 la Corte Sportiva di Appello Nazionale, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti I fatti appaiono pacifici. Al 28° del primo tempo della gara di cui trattasi il calciatore Thiam Mame Baba ha colpito, a gioco fermo, un calciatore avversario. La norma che disciplina la fattispecie è quella di cui all’art. 19, comma 4, C.G.S., che così dispone: «Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 2 giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per 3 giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti […]». La questione da risolvere ai fini della commisurazione della sanzione da applicare al caso di specie è, pertanto, quella della qualificazione del fatto di cui trattasi in termini di violenza o meno. Sotto siffatto profilo il referto del direttore di gara, se da un lato riferisce di un calcio “violento”, dall’altro ha cura di precisare che lo stesso non ha prodotto alcuna conseguenza al calciatore avversario colpito. Inoltre, a seguito dell’episodio oggetto del presente procedimento, il direttore non ha ritenuto di dover interrompere il gioco, né vi è stata necessità dell’ingresso dei sanitari per apportare cure al calciatore colpito dal calcio inferto dal sig. Thiam. Nel complesso, dunque, , può escludersi che si tratti di un fatto violento. Così ricostruito il contesto nell’ambito del quale si è svolto l’episodio di cui trattasi e valorizzata la circostanza dell’assenza di conseguenze quali effetto del gesto del sig. Thiam Mame Baba, questa Corte ritiene di poter derubricare la condotta sanzionata da violenta ad antisportiva e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S., ridurre la squalifica del predetto calciatore da 3 a 2 giornate di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti), ridetermina la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituire la tassa reclamo.
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